H3G ammoderna la rete, possibili disagi - Pagina 28
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H3G ammoderna la rete, possibili disagi

  1. #271
    ddomy
    Guest

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    Citazione Originariamente Scritto da pepeth80 Visualizza Messaggio
    ragazzi chi mi segue....facciamo la class action contro il servizio tre?
    e' in vigore l'articolo 140 bis dal 1\1\2010

    Il nuovo art. 140-bis (Azione di classe) 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
    2. L'azione tutela:
    a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
    b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
    c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
    3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
    4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
    5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
    6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
    7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
    8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.
    9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
    a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
    b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.
    10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
    11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
    12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
    13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.
    14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
    15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».

    Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
    Ottima idea pepeth80!
    Ho creato questa discussione per unirci in un unico spazio così possiamo parlarne....http://www.mondo3.com/forum/internet...t509941http://

  2. #272
    ddomy
    Guest

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    scusate è stato cambiato il link con la discussione con i problemi di velocità degli abbonamenti Tre Time Large,http://www.mondo3.com/forum/internet...ime-large.html

  3. #273
    Partecipante Magico
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    Non vorrei deludervi ma non c'è nulla a cui vi potete attaccare per chiedere un rimborso.

  4. #274
    Autorità Garante M3 L'avatar di Eros76
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    Citazione Originariamente Scritto da Pearl Visualizza Messaggio
    Non vorrei deludervi ma non c'è nulla a cui vi potete attaccare per chiedere un rimborso.
    Non vorrei deluderti ma ci sono molti appigli sui quali poter chiedere un rimborso

    In primo luogo consiglio a chi vuole avere dei rimborsi di fare un tentativo di conciliazione in quanto il servizio offerto non risponde alle caratteristiche propagandate (pubblicità ingannevole?) e, da che mondo è mondo, non può essere chiesto di pagare delle bollette a fronte di un servizio erogato ben al di sotto (parliamo di ordini di grandezza, mica qualche kbps) di quello avuto in fase iniziale (sono sicuro che molti hanno prima provato una sim della 3 o tramite amico prima di sottoscrivere un abbonamento di 2 anni... non è vero ragazzi? ). Contestualmente alla conciliazione fate pure il modulo GU5 per il ripristino del servizio nelle condizioni originarie: http://www.mondo3.com/forum/autorita...iliazione.html

    Non dovesse essere accolto il GU5 dal gestore, non venga posto rimedio al disservizio per motivi che devono giustificare all'Autorità o Corecom possiamo poi fare il passo della dismissione del contratto per giusta causa!

  5. #275
    Partecipante Magico
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    Ti sbagli, si è firmato un contratto senza velocità minime. Non c'è da fare proprio niente.

  6. #276
    Autorità Garante M3 L'avatar di Eros76
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    Ah, già, viene offerto un contratto che fa camminare ad 1 kbps/sec e secondo te l'Autorità/Corecom darà ragione al gestore? Che ridere Chissà perchè è stato poi ritagliato lo spot:

    DOPO il taglio:

    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=CBH0y1_cogo"]YouTube- Spot H3G sulle chiavette 3 "ritagliato"[/ame]

    PRIMA del taglio:

    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=K__4bTON2qU"]YouTube- Le chiavette internet di 3 Italia[/ame]

    A tutti quelli che hanno problemi, non vi costa nulla seguire questa procedura... FATELO ORA!!!

  7. #277
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    Beh, qualcosa si può fare, per esempio recedere dal contratto. E per intanto sconsigliare vivamente chi voglia farlo da fare un contratto dati con 3

  8. #278
    Partecipante Magico
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    Eros76 spero che tu stia scherzando. Il massimo che si può fare è disdire l'abbonamento. C'è un contratto firmato con delle clausole, puoi dire quello che vuoi ma i soldi indietro non li ridaranno mai.

  9. #279
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    mah... niente da fare...
    rifatto test con speedtest:

    quando finirano questi maledetti lavori...??? __________________
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    Amici vitia si feras, facis tua...

  10. #280
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    Citazione Originariamente Scritto da Pearl Visualizza Messaggio
    Eros76 spero che tu stia scherzando. Il massimo che si può fare è disdire l'abbonamento. C'è un contratto firmato con delle clausole, puoi dire quello che vuoi ma i soldi indietro non li ridaranno mai.
    Ma lo sai che, per me, quelle clausole lasciamo il tempo che trovano? Recedere e basta darebbe ragione al gestore, è chiaro! Se invece viene chiesto, tramite Autorità o Corecom, il ripristino del servizio o la rescissione del contratto bilateralmente per incapacità palese del gestore nell'erogare un servizio vedo poche possibilità per il gestore a chiedere pure la penale Io, se dovessi trovarmi in questo problema, non esiterei a procedere in questo modo e consiglio tutti, sin da ora, a muoversi in questo senso anche perchè, lo ricordo, NON COSTA NULLA!

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