Sarà pure così, ma la legge e i regolamenti dicono anche che il gestore ha la facoltà di accettare o meno la richiesta del cliente o di recedere dal contatto in qualsiasi momento.
Non credano valgano le stesse regole della segnalazione alla centrale interbancaria.
Nelle condizioni generali di contratto trovo questo:
ARTICOLO 3 BIS – Rifiuto della Proposta del Cliente
3.1 bis – “3” si riserva il diritto di rifiutare la Proposta del Cliente qualora il Cliente:- non consenta a “3”, attraverso idonea documentazione, di essere esattamente individuato ovvero non sia fornita prova adeguata della titolarità della qualità di legale rappresentantee dei relativi poteri, da parte di colui che, per conto del Cliente, ha sottoscritto la Proposta;- sia in stato di liquidazione;
- sia stato in precedenza inadempiente ad ogni titolo nei confronti di “3”;
- non fornisca, ove richiesto, le garanzie previste dal successivo art. 13.4;
- risulti iscritto nell’elenco dei protesti;
- sia assoggettato a procedure concorsuali;
(...)
Inoltre "3" si riserva il diritto di rifiutare la Proposta qualora il proponente non abbia i requisitiminimi di affidabilità individuati da "3" sulla base di analisi effettuate secondo standard correnti e con finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, controllo delle frodi e tutela del credito.



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