Beh vivi tuttora, nel bene e nel male, in uno stato di diritto che ha i suoi servizi a tutela del cliente... saranno lenti e farraginosi (a tal uopo dai un'occhiata alla speciale room di questo forum dedicata ad Autorità Garanti e legislazione sulle TLC) , ma ci sono.
E le procedure manco sono impossibili... sicuramente meglio che rimanere impassibili è
RITENETE DI AVER SUBITO UN ABUSO DA PARTE DI UN OPERATORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E VORRESTE SEGNALARLO?
Come denunciare eventuali violazioni o segnalare problematiche con il proprio operatore. L'Autorità ha predisposto un apposito modulo per denunciare eventuali violazioni della normativa di settore o per segnalare problematiche riscontrate con il proprio operatore. Il modulo D, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all'Autorità via fax al numero 0817507616, oppure per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Autorità per le Garanzie nelle ComunicazioniLa denuncia inoltrata attraverso il modulo D non rappresenta richiesta di apertura di un contenzioso nei confronti del fornitore del servizio.
Direzione Tutela dei Consumatori
Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza
Centro Direzionale, Isola B5
80143 Napoli
Qualora si intendesse procedere in questa direzione, è necessario seguire la procedura prevista dal regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti di cui all’allegato A alla delibera 173/07/CONS che disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge.CHE COS'E' IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Si tratta di una procedura gratuita per risolvere le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione (telefonia, internet, pay-tv, etc) che deve essere obbligatoriamente esperita prima di ricorrere alla giustizia ordinaria.
L'istanza di conciliazione può essere presentata solo se è già stato fatto un reclamo formale al gestore, i cui riferimenti devono essere riportati nell'istanza stessa.
Incontrandosi presso il Corecom le parti possono tentare di risolvere amichevolmente la questione.
In caso di esito negativo dell’incontro, le parti possono scegliere se far ricorso al giudice o se far decidere la vertenza all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).
La procedura è regolata dalla delibera Agcom n. 173/07/CONS, allegato A, entrata in vigore il 25 giugno 2007. Nel caso in cui venga sospesa l'erogazione del servizio, in pendenza di un procedimento di conciliazione, può essere inoltrata al Corecom richiesta di provvedimento temporaneo di riattivazione sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 della suddetta delibera (Regolamento sulle procedure di conciliazione).