Questa è stata invece la difesa di H3g S.p.A. sulla questione del credito residuo messo in scadenza il 4 ottobre 2007:
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
6. Con memoria pervenuta in data 4 giugno 2008, in risposta alla
richiesta di informazioni effettuata in fase pre-istruttoria, e con nota
pervenuta in data 12 marzo 2008, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, H3G ha comunicato le seguenti considerazioni:
- la società, avendo rilevato che una parte della clientela non aveva
utilizzato crediti di traffico accumulati fino al 31 dicembre 2006, [omissis] derivanti da autoricariche, bonus e ricariche omaggio, ha effettuato una campagna informativa inviando, tramite SMS, ai clienti che avevano accumulato traffico per migliaia di euro e che avevano attivato piani tariffari non più sottoscrivibili il seguente messaggio: "Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche, bonus e ricariche omaggio sarà utilizzabile fino al 31/12/2007, Per info chiami il 4940";
- la società, pertanto, osservando che all'accumulo di credito acquisito gratuitamente dai suddetti clienti, corrispondeva una sostanziale inattività di questi nel consumo del traffico, ha deciso di intervenire introducendo una scadenza temporale, quale il 31 dicembre 2007, per consentire, entro tale termine, la fruizione del bonus accumulato fino al 31 dicembre 2006, per evitare che fosse vanificata la specifica finalità del bonus di autoricarica,consistente nell'incentivare l'utilizzo dei servizi offerti da H3G, ritenendo escluse altre finalità di accumulo diverse da questa;
- la società ha ritenuto opportuno realizzare tale campagna anche a seguito dell'adozione della Legge 40/07, nonché delle Linee Guida adottate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che secondo H3G hanno sancito la differenza tra credito acquistato, oggetto di portabilità e di restituzione, e credito derivante da autoricarica, bonus e ricariche omaggio consistente in traffico telefonico non monetizzabile;
- la società ha comunicato, inoltre, che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 40/2007 che, all'art. l (Ricarica nei servizi di telefonia mobile,trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici,televisivi e di servizi internet), comma l, dispone: "[...] E ' altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore. [...]" ha provveduto a modificare le Condizioni Generali di Contratto, specificando,nella definizione proposta all' art. 2 lettera g), la netta differenza che intercorre tra traffico/servizio acquistato e quello derivante da bonus, omaggi e logiche di autoricarica, definendo il "credito residuo" come il "credito relativo al traffico effettivamente acquistato e non goduto che residua, in favore del Cliente, in caso di cessazione del rapporto contrattuale per servizi di comunicazione prepagati o disattivazione della Usim ricaricabile, al netto di ricariche omaggio previste o comunque associate a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica previsti dal piano scelto e/o attivo";
- [omissis];
- [omissis];
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