H3G sanzionata per le rimodulazioni
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H3G sanzionata per le rimodulazioni

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  1. #1
    Partecipante SUPER-BIG!
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    Ma arrivando al sodo...... con questa sentenza c'è la speranza di vedersi restituito il credito azzerato?
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  2. #2
    Partecipante SUPER-BIG!
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    Citazione Originariamente Scritto da bubbu7 Visualizza Messaggio
    Ma arrivando al sodo...... con questa sentenza c'è la speranza di vedersi restituito il credito azzerato?
    Se aspetti che ti chiamino quelli della Tre per dirti: "...salve signore, la chiamiamo per restuirle il credito..." ti sbagli di grosso! Tuttavia, presentandoti da un giudice di pace o all'AGCOM, alla luce di una sentenza dell'Antitrust che attesta il comportamente sleale e scorretto di H3g, le possibilità di riuscire a riportare a casa il credito tolto (e anche qualche soldino in più per danni) crescono notevolmente. D'altronde, quale giudice può dire che H3g ha operato secondo legge, quando l'Antitrust afferma il contrario?

  3. #3
    Partecipante Galattico L'avatar di geoglobalfax
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    Nel provvedimento dovrebbe esserci il parere obbligatorio dell'Agcom sarebbe interessante leggere e divulgare quel parere. Perché poi Agcom non può che confermare in sede di conciliazioni lo stesso parere.

    Quindi con un parere favorevole gli espropriati al 101% riavranno il loro credito indietro.

    Ma tutti quelli che scrivevano sul forum dicendo che si faceva un buco nell'acqua sulle varie questioni dove sono andati a finire? ed i signori giornalisti di Repubblica, Metro ed altre pseudo testate internettiane ignorano la notizia? per avere conferma che esiste il provvedimento sansonatoria basta chiamare l'Antitrust, una telefonata che vi comfermerà la vericidità della notizia.
    Geoglobalfax

  4. #4
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Arrow PS43 il parere dell' AGCOM

    Citazione Originariamente Scritto da geoglobalfax Visualizza Messaggio
    Nel provvedimento dovrebbe esserci il parere obbligatorio dell'Agcom sarebbe interessante leggere e divulgare quel parere. Perché poi Agcom non può che confermare in sede di conciliazioni lo stesso parere.


    Questo è il paragrafo del Provvedimento dell' Antitrust, il PS43 , in cui viene riportato il parere dell' altra Autorità, l' AGCOM :

    IV. PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE
    COMUNICAZIONI

    8. In data 14 agosto 2008 è stato richiesto il parere ali' Autorità per le
    Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, AGCOM), ai sensi dell'art. 27,
    comma 6, del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, recante
    Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto
    2007, n. 146, e dell'art. I, comma 6, lettera c), numero 9) della Legge
    n.249/97.
    9. Con parere pervenuto in data 11 settembre 2008, l'AGCOM ha
    ritenuto che il messaggio pubblicitario in esame costituisce una fattispecie di
    pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del
    Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti valutazioni :
    - alla luce delle "Linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico
    delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico
    cd alla introduzione dell'Euro" , emanate con delibera 417/01/CONS del 7
    novembre 2001, le informazioni sulle condizioni economiche e di fruizione
    del servizio costituiscono informazioni essenziali sull' offerta pubblicizzata,
    pertanto esse devono essere fornite in maniera evidente e chiaramente
    percepibile, pur nella sintesi richiesta dalla presentazione del messaggio;

    - il messaggio "Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con
    autoricariche, bonus e ricariche omaggio sarà utilizzabile fine al
    31/12/2007. Per info chiami il 4940" risulta concentrato su una informazione
    avente carattere di assoluta novità, in ordine alla disponibilità del suddetto
    credito telefonico maturato entro il mese di dicembre 2006, rispetto a quello
    acquistato dal cliente; esso altresì, appare carente, sotto il profilo della
    chiarezza e della completezza informativa, con riferimento alle condizioni
    tecniche/economiche e ai presupposti normativi che hanno portato
    l'operatore pubblicitario a fissare una nuova modalità di fruizione del credito
    derivante da autoricarica, bonus e ricariche omaggio; pertanto, si ritiene che
    il suddetto messaggio sia in grado di orientare indebitamente le scelte dei
    consumatori, delineandosi, in tal modo, una pratica che comporta un indebito
    condizionamento nei confronti del consumatore che intenda esercitare i
    propri diritti contrattuali;

    - il messaggio concernente la promozione "Triplica le tue ricariche" non
    appare censurabile riguardo alla possibilità di vedersi accreditato il relativo
    bonus anche nell'ipotesi in cui si verifichino "anomalie tecniche"; nel
    messaggio stesso, tra l'altro, viene specificato che l'accredito del bonus, in
    caso di "errore di sistema" è riconosciuto ai clienti che ne abbiano fatto
    richiesta entro il 2 ottobre;

    - i messaggi riguardanti le offerte "Promo di Natale" e "Promo Speciale
    2008" si rilevano inadeguati a soddisfare l'onere minimo di chiarezza e
    completezza informativa che, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni,
    deve risultare particolarmente stringente in ragione di un'offerta
    estremamente varia, articolata e in continua evoluzione tecnologica. I
    messaggi appaiono censurabili per la mancanza di informazioni circa le
    caratteristiche tecniche essenziali, quale l'autoricarica generata, tramite
    traffico telefonico proveniente da Chiamate/Videochiamate e da
    SMS/MMS/VMS, sia da altro operatore mobile nazionale diverso da H3G,
    sia da operatori di rete fissa: tali informazioni non sono state fomite al
    momento dell'adesione alle promozioni stesse da parte del cliente, bensì in
    un momento successivo all'adesione; si ritiene che i messaggi "Con la
    Promo Speciale 2008 hai 10c/€ di autoricartca SENZA SCADENZA! Per
    aderire clicca GRATIS http://portale3.tre.it/questionario/id/145 o chiama
    800915774" e "per maggiori informazioni e per aderire alla Promo di
    Natale clicca gratis http://portale3.tre/133/questionario/id/140'', siano in
    grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in quanto
    ometterebbero di informare circa le caratteristiche tecniche essenziali delle
    offerte promozionali; si ritiene, pertanto, che i suddetti messaggi pubblicitari
    diffusi dalla società H3G siano idonei a indurre in errore i consumatori
    ai quali sono rivolti o da essi raggiunti, sulle condizioni di fruibilità del credito
    telefonico a scadenza e sulle caratteristiche tecniche dei servizi offerti con
    "Promo di Natale" e "Promo Speciale 2008" , e a causa della loro
    ingannevolezza, paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento
    economico dei destinatari.
    Ultima modifica di Max3; 20/10/2008 alle 19:01
    ...

  5. #5
    Autorità Garante M3 L'avatar di Eros76
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    Citazione Originariamente Scritto da geoglobalfax Visualizza Messaggio
    [...] ed i signori giornalisti di Repubblica [...]
    Già informato, aspetta un'altra notizia e probabilmente pubblica qualcosa!

    Citazione Originariamente Scritto da Max3 Visualizza Messaggio
    Questo è il paragrafo del Provvedimento dell' Antitrust, il PS43 , in cui viene riportato il parere dell' altra Autorità, l' AGCOM :

    IV. PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE
    COMUNICAZIONI

    [...]

    - il messaggio "Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche, bonus e ricariche omaggio sarà utilizzabile fine al 31/12/2007. Per info chiami il 4940" risulta concentrato su una informazione
    avente carattere di assoluta novità, in ordine alla disponibilità del suddetto credito telefonico maturato entro il mese di dicembre 2006, rispetto a quello acquistato dal cliente; esso altresì, appare carente, sotto il profilo della chiarezza e della completezza informativa, con riferimento alle condizioni tecniche/economiche e ai presupposti normativi che hanno portato l'operatore pubblicitario a fissare una nuova modalità di fruizione del credito derivante da autoricarica, bonus e ricariche omaggio; pertanto, si ritiene che il suddetto messaggio sia in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, delineandosi, in tal modo, una pratica che comporta un indebito condizionamento nei confronti del consumatore che intenda esercitare i propri diritti contrattuali;

    [...]
    Ottimo Max!

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