Se fosse possibile ricevere sia la Sentenza che la Delibera Antitrust.... ve ne sarei molto grato. Ho giusto delle scadenze in tribunale e tutto ciò potrebbe essermi molto utile. Grazie!!
Si, infatti, tutto fatto!!!! speriamo bene!!!!
Galaxy Note 8 Vodafone 347
Iphone X Supertua +
LG Watch Urban 2 Supertua +
Se fosse possibile ricevere sia la Sentenza che la Delibera Antitrust.... ve ne sarei molto grato. Ho giusto delle scadenze in tribunale e tutto ciò potrebbe essermi molto utile. Grazie!!
Nel provvedimento dovrebbe esserci il parere obbligatorio dell'Agcom sarebbe interessante leggere e divulgare quel parere. Perché poi Agcom non può che confermare in sede di conciliazioni lo stesso parere.
Quindi con un parere favorevole gli espropriati al 101% riavranno il loro credito indietro.
Ma tutti quelli che scrivevano sul forum dicendo che si faceva un buco nell'acqua sulle varie questioni dove sono andati a finire? ed i signori giornalisti di Repubblica, Metro ed altre pseudo testate internettiane ignorano la notizia? per avere conferma che esiste il provvedimento sansonatoria basta chiamare l'Antitrust, una telefonata che vi comfermerà la vericidità della notizia.
Geoglobalfax
Questo è il paragrafo del Provvedimento dell' Antitrust, il PS43 , in cui viene riportato il parere dell' altra Autorità, l' AGCOM :
IV. PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
8. In data 14 agosto 2008 è stato richiesto il parere ali' Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, AGCOM), ai sensi dell'art. 27,
comma 6, del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, recante
Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto
2007, n. 146, e dell'art. I, comma 6, lettera c), numero 9) della Legge
n.249/97.
9. Con parere pervenuto in data 11 settembre 2008, l'AGCOM ha
ritenuto che il messaggio pubblicitario in esame costituisce una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del
Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti valutazioni :
- alla luce delle "Linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico
delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico
cd alla introduzione dell'Euro" , emanate con delibera 417/01/CONS del 7
novembre 2001, le informazioni sulle condizioni economiche e di fruizione
del servizio costituiscono informazioni essenziali sull' offerta pubblicizzata,
pertanto esse devono essere fornite in maniera evidente e chiaramente
percepibile, pur nella sintesi richiesta dalla presentazione del messaggio;
- il messaggio "Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con
autoricariche, bonus e ricariche omaggio sarà utilizzabile fine al
31/12/2007. Per info chiami il 4940" risulta concentrato su una informazione
avente carattere di assoluta novità, in ordine alla disponibilità del suddetto
credito telefonico maturato entro il mese di dicembre 2006, rispetto a quello
acquistato dal cliente; esso altresì, appare carente, sotto il profilo della
chiarezza e della completezza informativa, con riferimento alle condizioni
tecniche/economiche e ai presupposti normativi che hanno portato
l'operatore pubblicitario a fissare una nuova modalità di fruizione del credito
derivante da autoricarica, bonus e ricariche omaggio; pertanto, si ritiene che
il suddetto messaggio sia in grado di orientare indebitamente le scelte dei
consumatori, delineandosi, in tal modo, una pratica che comporta un indebito
condizionamento nei confronti del consumatore che intenda esercitare i
propri diritti contrattuali;
- il messaggio concernente la promozione "Triplica le tue ricariche" non
appare censurabile riguardo alla possibilità di vedersi accreditato il relativo
bonus anche nell'ipotesi in cui si verifichino "anomalie tecniche"; nel
messaggio stesso, tra l'altro, viene specificato che l'accredito del bonus, in
caso di "errore di sistema" è riconosciuto ai clienti che ne abbiano fatto
richiesta entro il 2 ottobre;
- i messaggi riguardanti le offerte "Promo di Natale" e "Promo Speciale
2008" si rilevano inadeguati a soddisfare l'onere minimo di chiarezza e
completezza informativa che, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni,
deve risultare particolarmente stringente in ragione di un'offerta
estremamente varia, articolata e in continua evoluzione tecnologica. I
messaggi appaiono censurabili per la mancanza di informazioni circa le
caratteristiche tecniche essenziali, quale l'autoricarica generata, tramite
traffico telefonico proveniente da Chiamate/Videochiamate e da
SMS/MMS/VMS, sia da altro operatore mobile nazionale diverso da H3G,
sia da operatori di rete fissa: tali informazioni non sono state fomite al
momento dell'adesione alle promozioni stesse da parte del cliente, bensì in
un momento successivo all'adesione; si ritiene che i messaggi "Con la
Promo Speciale 2008 hai 10c/€ di autoricartca SENZA SCADENZA! Per
aderire clicca GRATIS http://portale3.tre.it/questionario/id/145 o chiama
800915774" e "per maggiori informazioni e per aderire alla Promo di
Natale clicca gratis http://portale3.tre/133/questionario/id/140'', siano in
grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in quanto
ometterebbero di informare circa le caratteristiche tecniche essenziali delle
offerte promozionali; si ritiene, pertanto, che i suddetti messaggi pubblicitari
diffusi dalla società H3G siano idonei a indurre in errore i consumatori
ai quali sono rivolti o da essi raggiunti, sulle condizioni di fruibilità del credito
telefonico a scadenza e sulle caratteristiche tecniche dei servizi offerti con
"Promo di Natale" e "Promo Speciale 2008" , e a causa della loro
ingannevolezza, paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento
economico dei destinatari.
Ultima modifica di Max3; 20/10/2008 alle 19:01
...
@menator2 ma la sentenza non l'hai pubblicata più? questa mancata pubblicazione comferma che è una bufala.
Geoglobalfax
Non è detto che sia già passata in giudicato, dipende se parte attrice ha già provveduto alla notifica e da quella data decorrono 30 gg. (escluse festività) per fare Appello.
Io non credo che H3G adempia spontaneamente dopo la notifica della cancelleria, senza notifica di parte attrice, ma in ogni caso bisogna vedere quando parte attrice ha fatto notificare la sentenza.
In ogni caso anche se si propone ricorso in Appello ma non si richiede contemporaneamente la sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado, questa rimane esecutiva (v. artt. 282 e 283 cpc).
Parlo per esperienza diretta in una similare situazione che ho in corso.
c'è un 3ad ad hoc
http://www.mondo3.com/forum/discussi...-sentenza.html
dimenticavo una chi tiene da oltre un anno in prima pagina questo articolo: H3G si appropria del credito residuo dei clienti
![]()