diciamo che questa delibera suona come un sonoro schiaffone ai diritti degli utenti.
AGCOM ha, di fatto, assolto H3G dandole ragione su alcuni aspetti e chiudendo un occhio per via della buona condotta tenuta (specie in riferimento ai comodati). tutto sommato ci sta...

EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI RECESSO - MONETIZZAZIONE DEL CREDITO
Sono i due grandi assenti di questa delibera. L'AGCOM non se ne è proprio occupata. Peccato.

NUMERO DI RECESSI
Una presa in giro il numero di clienti che hanno esercitato il recesso:
- sia la questione MSISDN,
- sia la scelta di utilizzare come finestra temporale non i 30 giorni in cui si poteva esercitare il diritto di recesso, ma gli oltre 80 giorni tra il 9 luglio ed il 30 settembre,

SUI COMODATI e SUI SIM-LOCK
l'AGCOM ha dato ad H3G in punto di diritto: il gestore può chiedere delle somme al proprio cliente che recede ex art. 70, comma 4. si tratta di una pesante sconfitta per i diritti del cliente, specie in un mercato in cui sia il valore del sussidio sia il valore dei costi sostenuti dall'operatore è artificiosamente gonfiato.

L'AGCOM però ricorda che i costi sostenuti dall'operatore devono essere effettivamente tali e dimostrati dall'operatore.
H3G non li ha dimostrati, quindi il suo comportamento era illegittimo. Poi però (ai comodati) non li ha chiesti. Quindi assoluzione.

Non consentire agli operatori condotte che disincentivino il recesso mediante l’imposizione di costi non contrattualmente revisti, ovvero di costi che siccome non giustificati da spese Effettivamente sostenute dall’operatore, si tradurrebbero in sostanza in “penali”, non ammesse dalla normativa vigente.