Dal 04-10-2007, giorno in cui è avvenuta la trasformazione di parte del Credito Residuo in Credito a scadenza 31-12-07, così si presenta la sezione ‘Infocosti’ del sito www.tre.it (Allegare screenshot del Credito Residuo alla data del 04-10-2007 o successiva)
Pertanto risulta evidente come H3g Italia abbia sempre effettuato una totale equiparazione tra il credito acquistato e il credito derivante da autoricarica: equiparazione sia sul piano dell’utilizzo senza alcun limite temporale ( eccetto la scadenza della sim) sia sul piano dell’assenza di limitazioni di utilizzo.
Il cd. decreto Bersani, tirato in ballo inopportunamente da alcuni operatori del Servizio Clienti H3g, (Legge 2 aprile 2007, n.40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di imprese) stabilisce all’interno del primo comma dell’art. 1 che:
• "E' altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato" ;
• "gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
Poiché peraltro:
1. il termine di trenta giorni è ampiamente scaduto ed H3g Italia ha già provveduto ad adeguarsi al cd. decreto Bersani eliminando, nei primi giorni di Marzo 2007, i costi di ricarica;
2. la legge non legittima in alcun modo modifiche retroattive, le quali debbono essere considerate sempre come ipotesi eccezionali. Se ne deduce, pertanto, che qualora il Gestore andasse ad intaccare il credito acquistato e/o accumulato per effetto di autoricarica in un momento cronologicamente anteriore alla entrata in vigore delle nuove condizioni tariffarie (1 Settembre 2007), apporterebbe modifiche con effetto retroattivo;
3. la ratio del decreto Bersani, elemento fondamentale nell'interpretazione delle disposizioni, è quella di tutelare il consumatore e non di danneggiarlo. Lo stesso art. 1 fa parte del capitolo 1 :"Misure urgenti per la tutela dei consumatori". Infine, per fugare ogni eventuale residua incertezza interpretativa, ricordo che il Codice del Consumo all’art. 35, comma 2 stabilisce che “In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore”.
Quanto attuato da H3g Italia in data 04-10-2007 non può essere pertanto interpretato come adeguamento al cd. decreto Bersani ma deve essere invece ritenuto una modifica unilaterale del contratto che, ai sensi dell’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n.259) e ai sensi dell’art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto deve essere comunicata al cliente con un preavviso di almeno 30 giorni e al cliente deve essere garantito un pieno diritto di recesso.
Resta salvo il fatto che comunque H3g non può procedere a una modifica retroattiva o con effetti retroattivi.
L’ errata interpretazione del cd. Decreto Bersani, tuttavia, non limita a quanto detto finora. Oltre ad introdurre un limite temporale per il credito proveniente da autoricarica accumulato nel 2006, H3g Italia ha effettuato una ulteriore illegittima modifica, limitando la possibilità di utilizzo del medesimo credito:
Il credito derivante da autoricarica, che in base alle brochure con le quali H3G Italia pubblicizzava i piani, ed in base anche alla campagna informativa sulle rimodulazioni tariffarie del 1°Settembre ( vedere allegati screenshot faq), poteva essere utilizzato per acquistare “tutti i servizi di 3” (oltre a non avere scadenza temporale) e che è stato da sempre equiparato al credito acquistato, ora invece non può essere utilizzato per attivare o rinnovare opzioni a pagamento, per effettuare variazioni relative ai servizi sottoscritti (es: cambio piano, cambio offerta, cambio numero del Video Noi) e per SMS Premium, SMS di beneficenza e Traffico verso numerazioni non geografiche.
Di questa ulteriore modifica unilaterale e retroattiva non è stato fatto cenno nell’ sms di avviso inviato e, fuoriuscendo dal campo di applicazione del decreto Bersani, non può che essere considerato come modifica unilaterale del contratto che, ai sensi dell’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dell’art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto deve essere comunicata al cliente con un preavviso di almeno 30 giorni e al cliente deve essere garantito un pieno diritto di recesso.