AGCM - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE
Luogo, data
Oggetto: Campagna informativa ‘ingannevole’ sulle rimodulazioni tariffarie operate da H3g Italia il 1°Settembre 2007; Illegittimità della modifica unilaterale e retroattiva,avvenuta il 4 ottobre2007, dei limiti temporali e di utilizzo di parte del Credito Residuo frutto di autoricariche, bonus e ricariche omaggio.
Io sottoscritto ……………………….., nato/a a ………………..…. il …………………...., e residente a ………… via………n......titolare dell’utenza: 39xxxxxxxx in data 5 Ottobre 2007 ho ricevuto un sms con il quale mi è stato comunicato che:
"Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche, bonus e ricariche omaggio sarà utilizzabile fino al 31/12/2007. Per info chiami gratis il 4940."
Ho quindi provveduto a contattare il numero indicato nell’sms e chiedendo spiegazioni all’operatore mi è stato detto che tale modifica unilaterale del limite temporale di fruizione del credito residuo non acquistato era una modifica legittima in quanto consentita dal cd. Decreto Bersani.
Il Credito Residuo presente sulla mia utenza, comprensivo sia di ricariche che di autoricariche maturate mensilmente, è sempre stato un Credito Residuo univoco e aggiungo:
1. Non è mai stata fatta una distinzione tra ricariche e autoricariche ai fini di eventuali limiti temporali e di utilizzo, e ne è una prova il fatto che fino al 03-10-2007 sia chiamando il 4330, sia accedendo alla sezione ‘Infocosti’ del sito web www.tre.it ,il Credito frutto di ricariche e autoricariche ricadeva per intero sotto la voce “Ricarica Standard” : quindi Credito senza scadenza e utilizzabile per tutti i servizi di 3. ( Allegare screenshot del Credito Residuo alla data precedente al 04-10-2007)
2. Anche successivamente alle rimodulazioni operate dal 1°Settembre 2007 di molti piani tariffari ( compreso il piano tariffario della mia utenza, specificare il piano), il Credito residuo, comprensivo di ricariche e autoricariche,ha continuato ad essere rappresentato da un’unica voce, senza quindi distinzioni e/o limitazioni, con la sola avvertenza che le autoricariche erogate a partire dal mese di Ottobre 2007 non sarebbero più confluite nella voce “Ricarica Standard” , ma in un bonus distinto,a scadenza bimestrale ( o mensile in caso di altri piani rimodulati) e utilizzabile solo per alcune tipologie di traffico e/o servizi: non utilizzabile ad esempio per attivare o rinnovare opzioni a pagamento, per effettuare variazioni relative ai servizi sottoscritti(esempio cambio piano) e per sms premium,sms di beneficenza e traffico verso numerazioni non geografiche.
3. Nella sezione “Domande Frequenti” del sito www.tre.it , in relazione alla campagna informativa sulle rimodulazioni tariffarie del 1° Settembre 2007, alla domanda: “L'autoricarica illimitata che mi è stata già erogata è soggetta a modifiche?”, viene fornita la seguente risposta, a dimostrazione dell’illegittimità dell’operazione di modifica unilaterale e retroattiva compiuta da H3g: “L’autoricarica ricevuta con validità illimitata non subisce variazioni. Le nuove condizioni Verranno applicate all’autoricarica maturata a partire dal 1° Settembre 2007”.( Allegare gli screenshot delle 2 famose faq). Si fa inoltre presente che questa ‘domanda e risposta’ sopra riportata (allegato screenshot faq) è stata rimossa dal sito www.tre.it qualche giorno dopo il 4 Ottobre 2007: una pagina web probabilmente ritenuta ‘ scomoda’ per H3g Italia, ma salvata dal sottoscritto.
Dal 04-10-2007, giorno in cui è avvenuta la trasformazione di parte del Credito Residuo in Credito a scadenza 31-12-07, così si presenta la sezione ‘Infocosti’ del sito www.tre.it (Allegare screenshot del Credito Residuo alla data del 04-10-2007 o successiva)
Pertanto risulta evidente come H3g Italia abbia sempre effettuato una totale equiparazione tra il credito acquistato e il credito derivante da autoricarica: equiparazione sia sul piano dell’utilizzo senza alcun limite temporale ( eccetto la scadenza della sim) sia sul piano dell’assenza di limitazioni di utilizzo.
Il cd. decreto Bersani, tirato in ballo inopportunamente da alcuni operatori del Servizio Clienti H3g, (Legge 2 aprile 2007, n.40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di imprese) stabilisce all’interno del primo comma dell’art. 1 che:
• "E' altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato" ;
• "gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."
Poiché peraltro:
1. il termine di trenta giorni è ampiamente scaduto ed H3g Italia ha già provveduto ad adeguarsi al cd. decreto Bersani eliminando, nei primi giorni di Marzo 2007, i costi di ricarica;
2. la legge non legittima in alcun modo modifiche retroattive, le quali debbono essere considerate sempre come ipotesi eccezionali. Se ne deduce, pertanto, che qualora il Gestore andasse ad intaccare il credito acquistato e/o accumulato per effetto di autoricarica in un momento cronologicamente anteriore alla entrata in vigore delle nuove condizioni tariffarie (1 Settembre 2007), apporterebbe modifiche con effetto retroattivo;
3. la ratio del decreto Bersani, elemento fondamentale nell'interpretazione delle disposizioni, è quella di tutelare il consumatore e non di danneggiarlo. Lo stesso art. 1 fa parte del capitolo 1 :"Misure urgenti per la tutela dei consumatori". Infine, per fugare ogni eventuale residua incertezza interpretativa, ricordo che il Codice del Consumo all’art. 35, comma 2 stabilisce che “In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore”.
Quanto attuato da H3g Italia in data 04-10-2007 non può essere pertanto interpretato come adeguamento al cd. decreto Bersani ma deve essere invece ritenuto una modifica unilaterale del contratto che, ai sensi dell’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n.259) e ai sensi dell’art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto deve essere comunicata al cliente con un preavviso di almeno 30 giorni e al cliente deve essere garantito un pieno diritto di recesso.
Resta salvo il fatto che comunque H3g non può procedere a una modifica retroattiva o con effetti retroattivi.
L’ errata interpretazione del cd. Decreto Bersani, tuttavia, non limita a quanto detto finora. Oltre ad introdurre un limite temporale per il credito proveniente da autoricarica accumulato nel 2006, H3g Italia ha effettuato una ulteriore illegittima modifica, limitando la possibilità di utilizzo del medesimo credito:
Il credito derivante da autoricarica, che in base alle brochure con le quali H3G Italia pubblicizzava i piani, ed in base anche alla campagna informativa sulle rimodulazioni tariffarie del 1°Settembre ( vedere allegati screenshot faq), poteva essere utilizzato per acquistare “tutti i servizi di 3” (oltre a non avere scadenza temporale) e che è stato da sempre equiparato al credito acquistato, ora invece non può essere utilizzato per attivare o rinnovare opzioni a pagamento, per effettuare variazioni relative ai servizi sottoscritti (es: cambio piano, cambio offerta, cambio numero del Video Noi) e per SMS Premium, SMS di beneficenza e Traffico verso numerazioni non geografiche.
Di questa ulteriore modifica unilaterale e retroattiva non è stato fatto cenno nell’ sms di avviso inviato e, fuoriuscendo dal campo di applicazione del decreto Bersani, non può che essere considerato come modifica unilaterale del contratto che, ai sensi dell’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dell’art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto deve essere comunicata al cliente con un preavviso di almeno 30 giorni e al cliente deve essere garantito un pieno diritto di recesso.
Nel panorama descritto,vorrei evidenziare come l’operatore H3g Italia, nella campagna informativa/pubblicitaria sulla rimodulazione tariffaria del 1° Settembre 2007 iniziata nel mese di Luglio e portata avanti fino allo scorso mese di Ottobre attraverso diversi canali, quali :
• sito web www.tre.it e portale 133 raggiungibile tramite telefonino
• numero breve 4940
abbia tratto in inganno i propri clienti ai quali era stato ben spiegato quali sarebbero state le modifiche del proprio piano tariffario e quali sarebbero state invece le ‘non modifiche ’ ( screenshot faq). Con una campagna informativa presumibilmente almeno in parte ‘ ingannevole ’ l’operatore H3g ha trattenuto quei clienti che avevano comunque accettato di non effettuare la portabilità verso altro operatore o cessare la propria utenza consapevoli delle nuove condizioni tariffarie pubblicizzate dall’operatore stesso: condizioni disattese il 04-10-2007.
Vorrei infine aggiungere altri dettagli: il 05-10-2007 giorno successivo in cui è avvenuta la trasformazione di parte del Credito Residuo ovvero di parte della “Ricarica Standard” in “Credito a scadenza” da utilizzarsi entro il 31-12-2007, accedendo all’area clienti 133 sul sito www.tre.it alla sezione Infocosti e sul dettaglio chiamate/traffico effettuato, compariva l’addebito della parte di Credito “Ricarica standard” trasformata in “Credito a scadenza” con la dizione:”Azzeramento credito residuo” : questo spiega la sparizione momentanea ( per molte ore) di parte del Credito Residuo, avvenuta nella mattinata del 04-10-2007 e il successivo riaccredito come bonus sotto la voce “Credito a scadenza”.
Pertanto appare evidente come anche per i sistemi di H3g Italia l'autoricarica non fosse mai stata scindibile dal Credito Residuo Standard.
Dopo solamente alcuni giorni, questa traccia presente sul dettaglio costi/ traffico effettuato veniva rimossa in modo inaspettato. Vi allego pertanto anche questo screenshot, a dimostrazione di quanto accaduto ( Allegare, se si dispone, screenshot “sull’azzeramento del credito residuo”).
In attesa che l’ AGCM possa esprimersi al più presto su quanto sopra denunciato,