Pagamento costi di recesso non dovuti - Pagina 2
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Pagamento costi di recesso non dovuti

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  1. #1
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Delibera Agcom 519/15/CONS

    Articolo 6:

    comma 2: Gli operatori informano con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, i clienti interessati delle modifiche alle condizioni contrattuali, e del loro diritto, se non accettano le nuove condizioni, di recedere senza penali né costi di disattivazione, nonché della possibilità di passare ad altro operatore. La volontà di recedere deve essere comunicata entro la data di entrata in vigore delle modifiche.

    comma 3: Il recesso ha efficacia a far data dall’entrata in vigore delle modifiche contrattuali se la relativa comunicazione perviene all’operatore prima di tale data e, in ogni caso, rende inapplicabili all’utente le nuove condizioni.

    comma 4: Nel caso in cui l’utente che ha esercitato il diritto di recesso chiede contestualmente il passaggio ad altro operatore, nel periodo tecnicamente necessario per tale passaggio, si applicano le condizioni previgenti alle modifiche di cui al comma 1. L’operatore, nel caso in cui non riesca tecnicamente ad impedire l’applicazione delle nuove condizioni contrattuali, provvede tempestivamente a stornare o a rimborsare all’utente le somme in eccesso eventualmente addebitate in virtù della modifica contrattuale.

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    Hai la prova che hai richiesto la portabilità a Tiscali il tale giorno?
    ...

  2. #2
    Partecipante Logorroico L'avatar di callfan
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    Citazione Originariamente Scritto da Max3 Visualizza Messaggio
    Delibera Agcom 519/15/CONS

    Articolo 6:

    comma 2: Gli operatori informano con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, i clienti interessati delle modifiche alle condizioni contrattuali, e del loro diritto, se non accettano le nuove condizioni, di recedere senza penali né costi di disattivazione, nonché della possibilità di passare ad altro operatore. La volontà di recedere deve essere comunicata entro la data di entrata in vigore delle modifiche.

    comma 3: Il recesso ha efficacia a far data dall’entrata in vigore delle modifiche contrattuali se la relativa comunicazione perviene all’operatore prima di tale data e, in ogni caso, rende inapplicabili all’utente le nuove condizioni.

    comma 4: Nel caso in cui l’utente che ha esercitato il diritto di recesso chiede contestualmente il passaggio ad altro operatore, nel periodo tecnicamente necessario per tale passaggio, si applicano le condizioni previgenti alle modifiche di cui al comma 1. L’operatore, nel caso in cui non riesca tecnicamente ad impedire l’applicazione delle nuove condizioni contrattuali, provvede tempestivamente a stornare o a rimborsare all’utente le somme in eccesso eventualmente addebitate in virtù della modifica contrattuale.

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    Hai la prova che hai richiesto la portabilità a Tiscali il tale giorno?
    Assolutamente! Ed ho allegato numerosi screenshot della richiesta, del reinvio del contratto e pure di una email del supporto Tiscali di fine ottobre in cui si scusavano per il ritardo, confermando che la pratica era in corso. Ho tutto per provare che la richiesta era già stata inoltrata!
    Se poi in conciliazione attribuiranno la responsabilità a Tiscali, mi rivarrò su di loro, non so più cosa dire...

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  3. #3

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    Beh visto che si stanno impuntando così, non è escluso che lo facciano anche in fase di conciliazione

    Se si comportano così anche in tale sede, puoi cercare di capire se da parte del CoReCom c'è affinità più con te o con il gestore, e in quel caso dichiarare non avvenuta la conciliazione e procedere con la richiesta di definizione da parte del corecom stesso

    Per "forzare" un po' la mano per iniziare potresti (se ancora ti è possibile) bloccare il pagamento di quest'ultima fattura verso Wind, del resto è oggetto di controversia e quindi è tuo pieno diritto farlo, al massimo li pagherai dopo esserti rifatto su Tiscali...

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