H3G è stata sanzionata per non aver rispettato proprio l'art. 2.
A difesa 3 ha dichiarato di non aver fatto in tempo ad adeguarsi a parte l'sms di alert e che nel caso di contestazioni stornava l'extra soglia ai clienti (con me si son rifiutati di farlo)
"la Società ha potuto garantire (per ragioni puramente tecniche) solo un servizio di alert a mezzo sms per tutti i piani tariffari che prevedono una soglia di consumo di traffico dati inclusa (perché tale prestazione era già disponibile ed operativa al momento dell’entrata in vigore della delibera n. 326/10/CONS), nonchè la gestione del riaccredito degli importi eccedenti i limiti di spesa previsti dalla normativa, a valle della segnalazione dei clienti."
Non sono mai riuscito ad avere una risposta sull'articolo 2, AGCOM una volta a fronte di una segnalazione mi ha indirizzato verso la conciliazione. 3 dice che applicano l'art. 2 solo in caso di credito pari a zero ( a volte ne dicono di str.)
tra l'altro l'art. 2 dice anche:
"Qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest’ultimo, avvisandolo di tale circostanza. La connessione dati è riattivata nel più breve tempo possibile dopo che l’utente ha fornito, mediante una modalità semplice, il proprio consenso espresso, che non può, quindi, essere tacito o presunto.."
e nemmeno questo hanno mai implementato: "un serviziosupplementare gratuito per abilitare o disabilitare la propria utenza al traffico dati. " (cosa invece possibile fare con Vodafone ad esempio).
tempo fa avevo iniziato anche un thread proprio su questo nella sezione "autorità garanti e Legislazione".