Fresca fresca arriva la delibera sanzionatoria AGCOM 53/19/CONS
[...] Alla luce di quanto sopra esposto le giustificazioni addotte dalla Società non risultano accoglibili. Wind Tre, nelle proprie difese, parte dall’assunto che le disposizioni dell’art.2, commi da 1 a 5, della delibera n. 326/10/CONS si applicano solo alle offerte dati a plafond mentre le disposizioni previste dall’art. 2, comma 6, della medesima delibera si applicano solo alle offerte dati a consumo. Pertanto, la Società asserisce che, poiché le offerte a marchio “3” sono state formulate per consentire gli utenti di fruire inscindibilmente del servizio dati, sia con una carica a plafond che a consumo, gli obblighi previsti dalla normativa contestata devono essere adattati alla struttura dell’offerta “3”.Tale assunto non è condivisibile perché, anche se l’offerta a brand “3” è formata da un pacchetto che consente all’utente inscindibilmente la fruizione del servizio dati a plafond mensile e, successivamente, una fruizione a consumo con traffico extra soglia,comunque non vi è ragione per non ritenere applicabili le disposizioni dell’art. 2. La Società ha l’obbligo di predisporre il sistema di allerta previsto dai commi da 1 a 5 durante il godimento da parte del cliente del traffico dati a plafond, e, successivamente, il sistema di allerta previsto dall’art. 2, comma 6, quando si passa alla fruizione del servizio a consumo, con traffico extra soglia. Fatta questa precisazione, si evidenzia che la Società non ha ottemperato alla normativa contestata sia con riferimento al periodo in cui la fruizione del servizio dati da parte dell’utente è avvenuto nell’ambito del plafond sia nell’ambito del traffico extra soglia. In primo luogo, il contenuto del messaggio di alert inviato al cliente al raggiungimento della quota parte del plafond della propria offerta non è conforme al contenuto del primo comma dell’art. 2, né tanto meno alle prescrizioni del Regolamento comunitario. Infatti, tale messaggio dovrebbe contenere chiare indicazioni circa il traffico residuo disponibile, l’imminente passaggio a eventuale altra tariffa e il relativo prezzo al superamento del plafond. Di contro nell’SMS è genericamente riportato che “[l]a soglia dati prevista dal suo piano tariffario è in esaurimento, verifica gratis dall’Italia al 4034 o al 4039 la disponibilità residua”. È evidente che con tale messaggio la Società ha avvisato il cliente relativamente all’approssimarsi del raggiungimento della soglia (consultabile accedendo ai numeri ivi indicati) omettendo le altre informazioni. La Società ha presunto di aver posto in essere l’attività necessaria per ottemperare alla normativa contestata predisponendo una serie di canali informativi - Web Area, il serviziodedicato, al numero 133, IVR tramite 4034/4039 per la disponibilità residua, APP My 3e 3CUBE - ma ha omesso di inserire alcune delle informazioni minime nel messaggio diallerta con riferimento al traffico residuo disponibile, nonché al passaggio ad altra tariffa e il prezzo a consumo dopo il superamento del plafond. L’utente, invero, ha diritto ad ottenere nell’immediato queste informazioni con un sistema di notifica efficace (medianteSMS, un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up da attivarsi sull’apparecchiatura indicata dall’utente) che attiri l’attenzione dell’utente e, così, il medesimo subito possa conoscere le informazioni minime previste dall’art. 2, comma 1,della delibera n. 326/10/CONS. Una volta richiamata la sua attenzione, l’utente potrà utilizzare tutte le applicazioni messe a disposizione di Wind Tre per impostare altro traffico extra soglia o ripristinare il traffico a plafond nel mese successivo e per conoscere nel dettaglio le informazioni economiche relative alla propria offerta. Pertanto, non può dirsi, con riferimento alla fruizione dell’offerta a plafond, che il massaggio di allerta inviato automaticamente dall’operatore al raggiungimento di una quota parte del plafond possa essere conforme alle prescrizioni dell’art. 2, comma 1, perché mancano gli elementi di cui al comma 1, punti 2) e 3) del medesimo articolo.Le prescrizioni previste dall’art. 2, comma 6, della delibera n. 326/10/CONS, che devono essere impostate dalla Società durante la fase di fruizione del servizio da parte dell’utente con traffico extra soglia, dovrebbero essere inserite automaticamente dalla Società con le modalità indicate dalla norma. Essa prescrive che “[g]li operatori mobili offrono gratuitamente anche agli utenti con piani tariffari a consumo, diversi da quelli di cui al comma 1, la possibilità di predefinire una soglia massima di consumo mensile per traffico dati scelta dall’utente tra le diverse opzioni proposte dall’operatore. A tutti gli utenti che, entro il 31 dicembre 2010, non abbiano provveduto a scegliere tale soglia o a dichiarare di non volersene avvalere, si applica automaticamente, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il limite massimo di consumo per traffico dati nazionale pari a 50 euro per mese per utenze private e pari a 150 euro per utenze affari oltre ad un limite di 50 euro per il traffico dati nei Paesi esteri diversi da quelli dell’Unione europea, fatto salvo il limite di 50 euro previsto dal regolamento europeo per il traffico dati in roaming nei paesi dell’Unione europea . Per la cessazione del collegamento e le relative notifiche e consensi si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 2 e 3.” Dunque, oltre all’SMS di alert (peraltro dal contenuto carente), la Società non mette a disposizione dell’utente nessuno strumento di tutela automatica, spostando in capo al consumatore l’onere di attivarsi per evitare addebiti per traffico extra soglia. In ordine alla “cessazione del collegamento”, Wind Tre afferma che non può bloccare l’erogazione del servizio dati perché altrimenti incorrerebbe, a suo dire, in un inadempimento contrattuale. Pertanto, se l’utente non ha effettuato la ricarica per il traffico extra soglia (dopo aver consumato il traffico a plafond di tempo o di volume) e non interrompe il servizio dati sulla sua apparecchiatura mobile e si collega a esso per fruire del servizio dati, si renderà conto del costo del servizio usufruito solo quando effettuerà una ricarica. Tale comportamento è difforme da quanto prescritto dall’art. 2, comma 6, della delibera n. 326/10/CONS, che obbliga la Società a bloccare il servizio dati alla soglia prevista, a meno che l’utente non abbia effettuato una ricarica con carta prepagata dopo o in prossimità dell’esaurimento del plafond e, comunque prima che inizi a sviluppare traffico extra soglia. Quanto affermato dalla Società circa il fatto che l’utente, aderendo all’offerta, avrebbe già espresso in maniera esplicita (e, dunque, per l’intera durata dell’offerta) il proprio consenso alla fruizione del servizio a consumo, una volta esaurito il bundle (a prescindere dal comportamento eventualmente realizzato dall’utente con l’acquisto di traffico dati a consumo con ricariche prepagate per singole quote di traffico, esaurito finite le quali il servizio dati dovrebbe comunque essere bloccato dalla Società), non è condivisibile perché, per quanto sopra esposto, è evidente che l’utente può comunque incorrere nella ricezione di fatture esorbitanti per aver usufruito di traffico extra soglia inconsapevolmente.[...]
Concludendo, per le motivazioni sopra esposte, può ritenersi accertata la violazione,da parte della società Wind Tre S.p.A., dell’art. 2 della delibera n. 326/10/CONS per non aver garantito:
i) un sistema di allerta efficace durante la fruizione del plafond di traffico dati tariffato a forfait (di tempo o di volume) che informi il cliente, oltre del raggiungimento della soglia, anche del traffico residuo disponibile e del prossimo passaggio a eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al superamento del plafond;
ii) l’ottemperanza all’obbligo di cessazione del collegamento dati all’esaurimento del plafond disponibile, salvo un consenso espresso dell’utente alla prosecuzione della connessione dati
ORDINA
alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 406.000,00 (quattrocentoseimila/00) ai sensi e per gli effetti dell’art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;