Sono in grave difetto a mio parere, perchè nell'articolo 7 Allegato A delibera 173/07/CONS il comma 3 recita:
L’istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall’utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.
Il comma 5 come da te riportato recita:
Il Co.re.com, qualora ravvisi una causa di inammissibilità dell’istanza, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa, dichiara, con atto motivato, l’improcedibilità del tentativo di conciliazione,comunicandolo all’istante.
Pertanto non possono esserci dubbi sul fatto che la data di partenza per il calcolo dei 10 giorni sia quella della mail certificata.
Non si tratta di una "battaglia" ma solo di rimetterli "in riga" perchè il Regolamento esiste per essere rispettato! Ho notato che ultimamente il comportamento del Corecom Puglia (anche su segnalazione di altri utenti) lascia perplessi...Comunque, proprio sulla base di quanto scrivi sarei tentato di proseguire nella "battaglia" per reinserire SUBITO la conciliazione per la rimodulazione - sicuramente sono stati molto superficiali nel leggere le motivazioni - ma nello stesso tempo non vorrei inimicarmi (troppo) la tipa. Magari la richiamo quando riceverò la convocazione per le altre due, o allora sarà troppo tardi? Mannaggia a loro...
Comunque ti mando una mail.
Forse vogliono alleggerire, scaricandola su altri, (utente e/o G.d.P.) la loro "mole" di lavoro ?