Se non ricordo male pure nella delibera AGCOM 649/07 viene ribadito questo aspetto.

in riferimento ai "costi sostenuti dall'operatore" in caso di terminale in comodato l'AGCOM ha sanzionato il comportamento di H3G.
Con riferimento, poi, alle offerte che comprendono la cessione del terminale in
comodato, va ribadita la volontà del legislatore di proteggere il consumatore dal rischio
di corrispondere importi non dovuti a prescindere dalla qualificazione del singolo
contratto stipulato, con conseguente divieto di addossare al cliente recedente importi
ulteriori rispetto a quelli dedotti in contratto e non giustificati da effettivi costi. Pertanto
anche in simili ipotesi va verificato se gli oneri che l’operatore allega siano giustificati
ed effettivi, e non siano per ipotesi già compensati altrimenti.
In tale prospettiva, allora, l’informazione resa da H3G in occasione della rimodulazione
tariffaria
de qua avrebbe potuto risultare censurabile, essendo i costi a carico degli
utenti esercitanti il recesso non immediatamente deducibili e, soprattutto, riferibili a
costi non chiaramente determinati.