Con riferimento, poi, alle offerte che comprendono la cessione del terminale in
comodato, va ribadita la volontà del legislatore di proteggere il consumatore dal rischio
di corrispondere importi non dovuti a prescindere dalla qualificazione del singolo
contratto stipulato, con conseguente divieto di addossare al cliente recedente importi
ulteriori rispetto a quelli dedotti in contratto e non giustificati da effettivi costi. Pertanto
anche in simili ipotesi va verificato se gli oneri che l’operatore allega siano giustificati
ed effettivi, e non siano per ipotesi già compensati altrimenti.
In tale prospettiva, allora, l’informazione resa da H3G in occasione della rimodulazione
tariffaria
de qua avrebbe potuto risultare censurabile, essendo i costi a carico degli
utenti esercitanti il recesso non immediatamente deducibili e, soprattutto, riferibili a
costi non chiaramente determinati.