Per finire, interessanti sono anche le valutazioni alle quali per ora è giunta l' Antitrust, e che vi riporto:
IV. VALUTAZIONI PER L’ADOZIONE DELLA MISURA CAUTELARE
15. Alla luce di quanto acquisito agli atti, emerge che tutte le parti coinvolte nel procedimento si sono difese ponendo l’accento prevalentemente sui rapporti intercorrenti tra i gestori di telefonia mobile e fissa e i Centri servizi assegnatari delle numerazioni a sovrapprezzo. I soggetti coinvolti nel presente procedimento non hanno, inoltre, prodotto alcuna documentazione o informazione in merito alle modalità tecniche e/o operative di invio di pacchetti di sms e mms e ai rapporti commerciali con le società di “Gateway”. Solo a seguito delle informazioni acquisite dalla Guarda di Finanza sono state, peraltro, chiarite le modalità con cui l’invio multiplo di pacchetti di messaggi viene effettuato e, in ultima analisi, reso possibile anche in virtù degli accordi in essere tra “Gateway” e gestori di telefonia mobile. 16. Quanto ai presupposti per l’adozione della misura cautelare, va osservato quanto segue. Per quel che attiene al fumus boni juris, la pratica in oggetto appare prima facie scorretta in quanto i messaggi presenti negli sms omettono di indicare il contenuto reale del servizio offerto nonché i relativi costi. L’attuazione della pratica si sostanzia infatti nell’omessa informazione circa la natura del servizio e le condizioni tariffarie, particolarmente gravose dello stesso. Ciò posto, poiché all’interno della pratica le parti del procedimento rivestono un ruolo diverso, è opportuno specificare la posizione ed il coinvolgimento di ciascuno di essi. A tal fine, saranno valutati i ruoli svolti dai seguenti soggetti: (a) gli autori materiali della pratica, ossia coloro che elaborano il contenuto dei pacchetti di sms e mms oggetto della segnalazione e ne eseguono, direttamente o indirettamente, l’invio; (b) i “Gateway” e i gestori di telefonia mobile; (c) i cessionari delle numerazioni a sovrapprezzo, diversi dai soggetti sub a) e b), quali, ad esempio, i Content Provider, i Centri Servizi ecc. 17. I soggetti sub a), che elaborano il contenuto dei messaggi e ne commissionano la diffusione, risultano materialmente e direttamente responsabili della ricezione, non richiesta e non autorizzata da parte degli utenti di telefonia mobile, di messaggi che invitano, attraverso modalità poco trasparenti, a contattare da rete fissa le numerazioni a sovrapprezzo per l’accesso a un servizio dai contenuti non precisati, con il conseguente addebito di importi ingenti, connessi allo scatto alla risposta, pari a 15 Euro, oltre al traffico a tariffazione maggiorata per il tempo effettivo in cui l’utente rimane in attesa al telefono. Da quanto emerso dalle risultanze istruttorie, coloro che elaborano il contenuto dei pacchetti di sms e mms mettono in atto tecniche di raggiro non riconoscibili da parte del consumatore medio, al solo fine di sollecitare l’accesso alla numerazione a sovrapprezzo. L’assenza di qualsivoglia forma di attenzione verso la preventiva acquisizione del consenso da parte degli utenti finali può, peraltro, rilevare sotto il profilo della violazione degli obblighi minimi di informativa e trasparenza, oltre che di riservatezza, stabiliti non solo dalla normativa di settore, di cui al Decreto Legislativo n. 259/2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, ma anche da quella più specifica dedicata alla regolamentazione dei servizi a sovrapprezzo, così come disposto dal D.M. n.145/2006. 18. Per quanto riguarda i gestori di telefonia mobile, sarà oggetto di approfondimento istruttorio, nel prosieguo del procedimento principale di merito, il ruolo da essi assunto nell’ambito della pratica oggetto di contestazione, con particolare riguardo ai rapporti commerciali con i gateway, finalizzati all’instradamento ai propri clienti degli sms segnalati. 19. Quanto agli assegnatari delle numerazioni a sovrapprezzo, il loro coinvolgimento nella pratica emerge direttamente dalla disciplina regolamentare che pone in capo a tali soggetti specifici obblighi di controllo rispetto all’ideazione, predisposizione e commercializzazione di servizi su numerazioni “899…” e ulteriori obblighi di informazioni, trasparenza e riservatezza, nei confronti della clientela2. Obblighi che valgono anche nei casi in cui le numerazioni non geografiche a sovrapprezzo siano state cedute a soggetti terzi. 20. Quanto al periculum in mora, sembrano sussistere fondati motivi di urgenza per adottare la misura cautelare. Tale urgenza è riconducibile all’attualità della condotta, dal momento che gli sms e gli mms in esame continuano ad essere diffusi raggiungendo un elevato numero di consumatori e al suo considerevole grado di offensività, tenuto conto che l’omessa avvertenza del tipo di servizio offerto induce i destinatari a contattare i numeri indicati negli sms, con conseguente pagamento, al solo scatto alla rrisposta, di importi rilevanti pari a 15 euro. 21. In considerazione della presenza dei suddetti fondati motivi che configurano la pratica commerciale come foriera di un danno grave e irreparabile nella sfera economica dei consumatori, indotti a subire passivamente continui sms non richiesti, nonché a trovarsi assoggettati a servizi onerosi non chiaramente identificati in termini di caratteristiche e relative condizioni economiche, l’adozione di una misura cautelare appare dunque necessaria. A tal fine, si ritiene opportuno imporre agli operatori, coinvolti a diverso titolo nella pratica commerciale, di adottare misure idonee ad interrompere l’invio dei suddetti sms, anche attraverso accorgimenti tecnici a ciò necessari. Sotto quest’ultimo profilo, dalle informazioni acquisite emerge che una modalità idonea potrebbe, ad esempio, consistere nell’attivazione di software contenenti filtri semantici in grado di bloccare gli sms segnalati mediante l’individuazione delle specifiche numerazioni “899…”, oggetto del procedimento, senza peraltro violare la riservatezza del contenuto dei messaggi.