144 e affini: nuovo blocco automatico dal 01 ottobre
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144 e affini: nuovo blocco automatico dal 01 ottobre

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  1. #1
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    Ciao Giorgio, confermo.
    Vi riporto le memorie rilasciate dai vari operatori all'Antitrust che sta indagando sugli sms truffa con l'istruttoria tutt'ora in essere: PS86
    Si tratta di documenti abbastanza interessanti:

    [dal sito www.agcm.it]

    II. MEMORIE DELLE PARTI
    Le memorie dei Gestori telefonici

    4. L’operatore Colt Telecom S.p.A., con memoria pervenuta in data 19 febbraio 2008, ha dichiarato che la numerazione indicata nella comunicazione di avvio con prefisso “899…”, della quale Colt Telecom S.p.A. dovrebbe essere titolare, non è stata trascritta correttamente in ragione del fatto che è stata composta con 10 cifre. Pertanto, si resta in attesa di una rettifica, con il riferimento corretto della numerazione interessata, al fine di provvedere successivamente all’invio delle relative informazioni.
    5. Con memorie pervenute in data 22 e 27 febbraio 2008, l’operatore H3G S.p.A. ha fatto presente:
    – la propria estraneità alla vicenda in quanto i rapporti commerciali intercorrenti con i Centri Servizi, assegnatari delle numerazioni “899” oggetto del procedimento, sono regolati da autonomi contratti, ed il ruolo della società è stato unicamente quello di consentire alla propria clientela l’accesso vocale alle numerazioni su codici 89X;
    – l’impossibilità di prendere visione dei contenuti del servizio offerto,
    nonché delle modalità di fornitura dello stesso;
    – l’assenza dei presupposti necessari per l’adozione della misura cautelare con riferimento sia al fumus boni juris che al periculum in mora, essendo tale società estranea all’invio degli sms oggetto del procedimento e essendo il costo di accesso alla numerazione speciale disponibile sul sito www.tre.it.
    6. Con memoria pervenuta in data 22 febbraio 2008, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha sostenuto che:
    – la pratica commerciale oggetto del procedimento riguarda, da un lato, sms che invitano gli utenti di telefonia mobile ad accedere ad ipotetici servizi di segreteria telefonica tramite chiamate da rete fissa verso numerazioni a sovrapprezzo “899” e, dall’altro, l’invito ad utilizzare il pacchetto di messaggi acquistato tramite il sito web www.messaggiperte.com;
    – le due fasi della pratica commerciale sono poste in essere da diversi 4soggetti, tra i quali: a) l’entità commerciale che procede all’invio del pacchetto dei messaggi agli utenti di telefonia mobile; b) l’operatore di telefonia mobile che effettua l’instradamento dei suddetti messaggi agli utenti finali; c) il Centro che offre i “servizi a sovrapprezzo”, il quale è in pratica l’unico beneficiario della pratica in questione; d) l’operatore di rete fissa per le chiamate verso le numerazioni con prefisso “899”.
    7. Con memoria pervenuta in data 26 e 27 febbraio 2008 e in data 16 e 28 marzo 2008, Telecom Italia S.p.A. ha precisato di aver ceduto in uso ad altre società, che operano in qualità di “centri servizi”, le numerazioni a sovrapprezzo di cui essa è assegnataria e ha, inoltre, osservato che:
    – le numerazioni con prefisso “899” sono state sospese ed è stata avviata, unitamente ad altre iniziative, una campagna di sensibilizzazione antispamming per sms che invitano a contattare tali numerazioni a sovrapprezzo da rete fissa;
    – la responsabilità della pratica è riconducibile esclusivamente in capo ai “centri servizi”, cui sono state cedute le numerazioni a sovrapprezzo, dal momento che la disciplina regolamentare applicabile (D.M. n. 145/2006) non pone in capo all’operatore di rete fissa alcun obbligo di “controllo” relativamente ai servizi su numerazioni non geografiche “899”. Telecom Italia, infatti, in qualità di “fornitore di servizi di comunicazione elettronica” è esclusivamente responsabile del trasporto, dell’instradamento e della
    gestione della chiamata e degli obblighi connessi.
    8. In data 28 febbraio 2008, la società Vodafone Omnitel N.V. ha dichiarato:
    – la sua totale estraneità alla pratica oggetto del procedimento;
    – di non essere assegnataria, né di avere in gestione alcuna numerazione con prefisso “899” oggetto del procedimento, essendo attiva esclusivamente nel settore della telefonia mobile ed essendo responsabile solo del trasporto, dell’instradamento e della gestione della chiamata e degli obblighi connessi, visto che il traffico telefonico relativo alle chiamate su numerazioni “899” viene effettuato da rete fissa e addebitato su tali utenze.
    ...

  2. #2
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    Memorie degli operatori alternativi

    9. In data 10 marzo 2008 la società BT Italia, in qualità di professionista assegnatario dal Ministero delle Comunicazioni delle numerazioni a valore aggiunto con prefisso “899…”, nel sostenere preliminarmente la propria estraneità alla fattispecie in esame, ha dichiarato che le predette utenze non geografiche sono state cedute a due distinte società che agiscono in veste di operatori telefonici e di servizi informatici e ad una persona fisica, in qualità di fornitore di Contenuti.
    10. Con memoria pervenuta in data 14 marzo 2008, la società Karupa S.p.A., ha rappresentato che le numerazioni a valore aggiunto, delle quali risulta essere la prima assegnataria dal Ministero delle Comunicazioni, sono state cedute ad altri soggetti per fornire contenuti di varia natura.
    11. La società Voiceplus S.r.l., con memoria pervenuta in data 23 aprile 2008, ha comunicato che la numerazione ad essa assegnata è stata a sua volta ceduta ad un Centro Servizi, la Gestel Gestioni telecomunicazioni S.r.l. e che, a seguito di una segnalazione da parte della Guardia di Finanza in merito ad sms che invitavano a chiamare un 899 per ascoltare un messaggio lasciato in segreteria, ha provveduto alla chiusura d’ufficio di tutti i numeri associati al suindicato contratto.
    12. La società [omissis] e il professionista Abdelkarim Hajabi, titolare del nome di dominio www.messaggiperte.com, non hanno prodotto alcuna memoria difensiva.



    Interessante è anche l'attività istruttoria fino ad ora compiuta dall' Antitrust e che vi riporto:


    III. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

    13. In data 8 aprile 2008, la Guardia di Finanza ha trasmesso i verbali relativi alle operazioni compiute presso la società che ha svolto il ruolo di billing contact e di soggetto realizzatore del sito www.segreteria.bize presso una società attiva nel settore dell’elaborazione ed invio di pacchetti sms e mms,destinati ad utenze mobili private.
    14. Dalle informazioni ricevute dalla Guardia di Finanza è emerso che:
    – la titolarità della numerazione “899” viene acquisita tramite assegnazione diretta da parte del Ministero delle Comunicazioni, oppure tramite cessione da parte di precedenti assegnatari ai centri servizi” o a persone fisiche;
    – il soggetto, che è l’autore materiale degli sms, opera nel modo seguente:
    (a) acquista direttamente, o tramite intermediari, pacchetti di sms e/o mms dagli sms center (c.d. Gateway);
    (b) elabora via web, tramite l’accesso ad un pannello di controllo, il contenuto del messaggio ed indica i destinatari, le cui utenze mobili vengono generate in automatico, tramite apposito software scaricabile gratuitamente da Internet;
    (c) utilizza il servizio, fornito a pagamento dagli sms center (c.d. mobile number check), che consente di individuare tra le utenze selezionate quelle che risultano attive. Tecnicamente la mobile number check consiste, in un’interrogazione dell’Home Location Register, ossia del database di ogni operatore mobile in cui sono registrate tutte le utenze (attive e inattive). Tale servizio, per potere validamente funzionare, deve essere supportato da specifici accordi con i
    gestori di telefonia mobile o con alcuni operatori specializzati, in quanto solo tali soggetti sono abilitati ad accedere alla rete di segnalazione, ossia allo strumento che consente di verificare gli archi di numerazione mobile attivi;
    (d) invia i pacchetti di sms tramite gli sms center, abilitati – in virtù di accordi di interconnessione - al recapito di sms e mms sui terminali gestiti dagli operatori di telefonia mobile;
    – il gateway può dotarsi di un software, appositamente realizzato, che effettua una serie di controlli informatici che permettono, tra l’altro, di valutare il testo del messaggio. Tale controllo viene attuato mediante l’uso di un filtro semantico in grado di verificare se all’interno dell’sms ricorra una sequenza di caratteri, variamente articolati, riconducibili alla citazione di numerazioni non geografiche. Qualora tale sequenza dovesse essere individuata, l’inoltro del messaggio da parte del Gateway viene rifiutato e viene generato un messaggio di errore all’utente. Il predetto software automatico di controllo non consente in nessun caso di prendere visione del contenuto del testo del messaggio e, quindi, di violare i diritti di privacy dei singoli;
    – l’sms center è il soggetto che effettua, in concreto, l’instradamento degli sms e/o mms verso le numerazioni mobili appartenenti agli utenti finali;
    – in alcuni casi, la pratica segnalata può realizzarsi anche mediante il contatto con un sito internet, citato in alcuni degli sms segnalati, per effetto del quale il destinatario degli sms viene indotto a sottoscrivere ulteriori servizi a sovrapprezzo in abbonamento.
    ...

  3. #3
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    Per finire, interessanti sono anche le valutazioni alle quali per ora è giunta l' Antitrust, e che vi riporto:

    IV. VALUTAZIONI PER L’ADOZIONE DELLA MISURA
    CAUTELARE


    15. Alla luce di quanto acquisito agli atti, emerge che tutte le parti coinvolte nel procedimento si sono difese ponendo l’accento prevalentemente sui rapporti intercorrenti tra i gestori di telefonia mobile e fissa e i Centri servizi assegnatari delle numerazioni a sovrapprezzo.
    I soggetti coinvolti nel presente procedimento non hanno, inoltre, prodotto alcuna documentazione o informazione in merito alle modalità tecniche e/o operative di invio di pacchetti di sms e mms e ai rapporti commerciali con le società di “Gateway”. Solo a seguito delle informazioni acquisite dalla Guarda di Finanza sono state, peraltro, chiarite le modalità con cui l’invio multiplo di pacchetti di messaggi viene effettuato e, in ultima analisi, reso possibile anche in virtù degli accordi in essere tra “Gateway” e gestori di telefonia mobile.
    16. Quanto ai presupposti per l’adozione della misura cautelare, va osservato quanto segue.
    Per quel che attiene al fumus boni juris, la pratica in oggetto appare prima facie scorretta in quanto i messaggi presenti negli sms omettono di indicare il contenuto reale del servizio offerto nonché i relativi costi. L’attuazione della pratica si sostanzia infatti nell’omessa informazione circa la natura del servizio e le condizioni tariffarie, particolarmente gravose dello stesso.
    Ciò posto, poiché all’interno della pratica le parti del procedimento rivestono un ruolo diverso, è opportuno specificare la posizione ed il coinvolgimento di ciascuno di essi. A tal fine, saranno valutati i ruoli svolti dai seguenti soggetti:
    (a) gli autori materiali della pratica, ossia coloro che elaborano il contenuto dei pacchetti di sms e mms oggetto della segnalazione e ne eseguono, direttamente o indirettamente, l’invio;
    (b) i “Gateway” e i gestori di telefonia mobile;
    (c) i cessionari delle numerazioni a sovrapprezzo, diversi dai soggetti sub a) e b), quali, ad esempio, i Content Provider, i Centri Servizi ecc.
    17. I soggetti sub a), che elaborano il contenuto dei messaggi e ne commissionano la diffusione, risultano materialmente e direttamente responsabili della ricezione, non richiesta e non autorizzata da parte degli utenti di telefonia mobile, di messaggi che invitano, attraverso modalità poco trasparenti, a contattare da rete fissa le numerazioni a sovrapprezzo per l’accesso a un servizio dai contenuti non precisati, con il conseguente addebito di importi ingenti, connessi allo scatto alla risposta, pari a 15 Euro, oltre al traffico a tariffazione maggiorata per il tempo effettivo in cui l’utente rimane in attesa al telefono.
    Da quanto emerso dalle risultanze istruttorie, coloro che elaborano il contenuto dei pacchetti di sms e mms mettono in atto tecniche di raggiro non riconoscibili da parte del consumatore medio, al solo fine di sollecitare l’accesso alla numerazione a sovrapprezzo.
    L’assenza di qualsivoglia forma di attenzione verso la preventiva acquisizione del consenso da parte degli utenti finali può, peraltro, rilevare sotto il profilo della violazione degli obblighi minimi di informativa e trasparenza, oltre che di riservatezza, stabiliti non solo dalla normativa di settore, di cui al Decreto Legislativo n. 259/2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, ma anche da quella più specifica dedicata alla regolamentazione dei servizi a sovrapprezzo, così come disposto dal D.M. n.145/2006.
    18. Per quanto riguarda i gestori di telefonia mobile, sarà oggetto di approfondimento istruttorio, nel prosieguo del procedimento principale di merito, il ruolo da essi assunto nell’ambito della pratica oggetto di contestazione, con particolare riguardo ai rapporti commerciali con i gateway, finalizzati all’instradamento ai propri clienti degli sms segnalati.
    19. Quanto agli assegnatari delle numerazioni a sovrapprezzo, il loro coinvolgimento nella pratica emerge direttamente dalla disciplina regolamentare che pone in capo a tali soggetti specifici obblighi di controllo rispetto all’ideazione, predisposizione e commercializzazione di servizi su numerazioni “899…” e ulteriori obblighi di informazioni, trasparenza e riservatezza, nei confronti della clientela2. Obblighi che valgono anche nei casi in cui le numerazioni non geografiche a sovrapprezzo siano state cedute a soggetti terzi.
    20. Quanto al periculum in mora, sembrano sussistere fondati motivi di urgenza per adottare la misura cautelare. Tale urgenza è riconducibile all’attualità della condotta, dal momento che gli sms e gli mms in esame continuano ad essere diffusi raggiungendo un elevato numero di consumatori e al suo considerevole grado di offensività, tenuto conto che l’omessa avvertenza del tipo di servizio offerto induce i destinatari a contattare i numeri indicati negli sms, con conseguente pagamento, al solo scatto alla rrisposta, di importi rilevanti pari a 15 euro.
    21. In considerazione della presenza dei suddetti fondati motivi che configurano la pratica commerciale come foriera di un danno grave e irreparabile nella sfera economica dei consumatori, indotti a subire passivamente continui sms non richiesti, nonché a trovarsi assoggettati a servizi onerosi non chiaramente identificati in termini di caratteristiche e relative condizioni economiche, l’adozione di una misura cautelare appare dunque necessaria.
    A tal fine, si ritiene opportuno imporre agli operatori, coinvolti a diverso titolo nella pratica commerciale, di adottare misure idonee ad interrompere l’invio dei suddetti sms, anche attraverso accorgimenti tecnici a ciò necessari. Sotto quest’ultimo profilo, dalle informazioni acquisite emerge che una modalità idonea potrebbe, ad esempio, consistere nell’attivazione di software contenenti filtri semantici in grado di bloccare gli sms segnalati mediante l’individuazione delle specifiche numerazioni “899…”, oggetto del procedimento, senza peraltro violare la riservatezza del contenuto dei messaggi.
    ...

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