Una maxi fattura per roaming internazionale non UE - Pagina 9
Thanks Thanks:  0
Likes Likes:  0
Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 56789
Risultati da 81 a 87 di 87

Una maxi fattura per roaming internazionale non UE

Visualizzazione Ibrida

Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1

    Predefinito

    Buongiorno,
    anche io come voi mi sono ritrovata con una maxi bolletta di 500 euro senza che mai l'operatore mi abbia bloccato le chiamate o avvisato che stavo superando la soglia prevista., ero negli USA.
    Volevo chiedervi cosa avete scritto nel fax di reclamo che avete inviato alla tre?
    Vi Ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto.

    Sandra

  2. #2

    Predefinito

    Buongiorno,
    volevo una informazione... la soglia a cui si devono attenere gli operatori nel comunicare lo sforamento dei 50 euro, vale solo per il traffico dati?
    Cosa succede invece per il taffico voce extra UE? Qualche normativa regola una situazione analoga a quella dei roming dati?

    Attendo Vs risposte e vi ringrazio molto.

  3. #3
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
    Data Registrazione
    Apr 2005
    Località
    Roma
    Messaggi
    3,663

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da ebbrezza76 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    volevo una informazione... la soglia a cui si devono attenere gli operatori nel comunicare lo sforamento dei 50 euro, vale solo per il traffico dati?
    Cosa succede invece per il taffico voce extra UE? Qualche normativa regola una situazione analoga a quella dei roming dati?

    Attendo Vs risposte e vi ringrazio molto.
    La soglia dei 50 euro (+ iva) si riferisce solo al traffico dati come da delibera 326/10/CONS.
    Comunque sia, per il tuo problema di elevato traffico in roaming extra UE continuano a valere le normative generali che puoi trovare riassunte in questa delibera (da pag. 5 del pdf): delibera 39-11-CIR

    Riporto solo un passaggio:

    Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto “si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico» (Cass., n. 5240/2004; ex plurimis, Cass., n. 14605/2004). Il principio mette capo, quindi, ad un criterio di reciprocità e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Sul punto, cfr. Cass. n.18947/2005).
    Anche alla luce delle predette indicazioni di fondo, ed in particolare di quelle relative ai doveri di lealtà e correttezza nei rapporti contrattuali, si deve osservare che l’operatore,nella esecuzione della prestazione, avente ad oggetto la fornitura del servizio di trasmissione dati, ogni qualvolta si trovi a rilevare un addebito di somme al cliente particolarmente esorbitante, tale, cioè, da risultare incompatibile con ogni canone di tipicità sociale ed incompatibile finanche con le soglie di spesa proprie dell’utenza per esso più profittevole (quale quella business), è chiamato a tenere un comportamento leale; quindi, deve considerarsi tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali che si rendano necessarie per la salvaguardia dell'interesse non solo proprio (nel caso di utilizzo del servizio per fini fraudolenti), ma anche della controparte, nei limiti in cui esse non comportino un apprezzabile sacrificio a proprio carico.Resta fermo l’onere in capo all’operatore di dimostrare la correttezza degli addebiti in caso di contestazione di importi fatturati, sia, in generale, nella fruizione dei servizi di comunicazione mobili e personali sia nel caso particolare di fruizione del servizio di trasmissione dati in mobilità effettuato in roaming.
    Analoghe osservazioni valgono ovviamente anche per il traffico voce extra UE, e dovrebbe esserci qualche delibera in proposito (adesso non ricordo quale).
    Ultima modifica di Max3; 06/09/2011 alle 13:27
    ...

  4. #4

    Predefinito

    Grazie max,
    il problema mi si pone perchè dopo aver fatto reclamo mi è stato proprosto un sconto sul traffico dati, senza però menzionare il traffico voce....
    Vi chiedo un consiglio...accetto la loro proposta o vado avanti?
    Grazie per i vostri consigli

    Sandra

  5. #5
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
    Data Registrazione
    Apr 2005
    Località
    Roma
    Messaggi
    3,663

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da ebbrezza76 Visualizza Messaggio
    Grazie max,
    il problema mi si pone perchè dopo aver fatto reclamo mi è stato proprosto un sconto sul traffico dati, senza però menzionare il traffico voce....
    Vi chiedo un consiglio...accetto la loro proposta o vado avanti?
    Grazie per i vostri consigli

    Sandra
    Tu hai effettuato anche traffico dati extra UE? Lo sconto che ti fanno rispetto ai 500 euro a quanto ammonta?
    ...

  6. #6
    Il Sire L'avatar di AndreA
    Data Registrazione
    Apr 2003
    Località
    Rignano sull'Arno (FI)
    Messaggi
    26,232

    Predefinito

    ha una logica non menzionare il traffico voce anche secondo quella delibera: in effetti è quello dati quello di cui è difficile di avere una sensazione "empirica", lo scorrere del tempo nel parlare è più chiara

    Cmq sconto o 50 euro?

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Mondo3 Social