Esattamente.
Il nuovo piano di numerazione è stato nel frattempo aggiornato con delibera n. 52/12/CIR dove nell'allego A all'articolo 8 comma 9 viene non solo confermato l'arco temporale di 24 mesi...ma c'è dell'altro...
Riporto tutto il comma n.9 dell'art.8 :
Articolo 8
(Numerazioni e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali)
...
...
9. Gli operatori possono disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della relativa numerazione del cliente qualora non vengano intrattenuti con il cliente rapporti commerciali per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi. Gli operatori che prevedono la sospensione del servizio entro tale periodo, comunque non prima dello scadere del dodicesimo mese dall’ultimo rapporto commerciale, informano il cliente della clausola in questione e consentono la riattivazione del servizio sulla medesima numerazione, mediante procedure semplici e senza alcun onere aggiuntivo per il cliente, entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali, ferme restando, in ogni caso, le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo. Gli operatori informano il cliente, con almeno trenta giorni in anticipo, sia della eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero. Tali numerazioni possono essere utilizzate per altri clienti dopo il prescritto periodo di latenza.
Ho evidenziato le parole in rosso perchè Agcom specifica che la sim può essere sospesa ovviamente prima dei 24 mesi fatta salva la possibilità di poter recuperare la numerazione entro 24 mesi.
La frase sottolineata indica invece una nuova novità che mi era sfuggita nei mesi scorsi: la sospensione dell'utenza non può essere inferiore ai 12 mesi.
In effetti tempo fa il gestore 3 aveva riportato nelle condizioni di contratto la validità delle sim ad almeno 12 mesi.
Bisognerebbe istruire l'ufficio legale di Bip di queste novità....



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