Credito da autoricarica Super10 e Super7 dal 1.1.2012? - Pagina 10
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Credito da autoricarica Super10 e Super7 dal 1.1.2012?

  1. #91
    Ministro dell'Economia L'avatar di Uncle Scrooge
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    Sulla mia Super7 avevo 76 euro di credito, in parte autoricaricato in parte pagato.

    Mi ritrovo oggi con un credito pari a zero, e un bonus a scadenza (giugno) di 43 euro.
    Oltre al fatto che quei soldi non erano tutti autoricaricati... ma gli altri 33 euro che fine hanno fatto???

  2. #92
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    Vabbè mi sono scocciato!
    Mi hanno risposto con la solita tiritera da copia incolla, "che il credito da autoricarica scadeva il 31 dicembre era già noto" etc., etc.

    A me non mi tolgono nulla ma essere preso per i fondelli no, o mi rispondono o li mando in Camera di conciliazione.


  3. #93
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    Dopo ripetute insistenze ed aver minacciato la conciliazione, mi hanno finalmente inviato un foglio di calcolo con riportato lo storico delle ricariche ed autoricariche. Ho potuto così verificare facilmente la validità delle considerazioni scritte da altre utenti sull'assurdo metodo di calcolo utilizzato da H3G.

    Praticamente il totale del credito residuo è stato conteggiato "orizzontalmente" a ritroso, senza alcuna distinzione tra ricariche effettive ed autoricariche. In altre parole il consumo totale - poco nel mio caso, in quanto molto spesso mi è bastato il raddoppio ricarica della Tutto3 - è stato "scaricato" interamente sul primo periodo di possesso della usim (criterio FIFO), nel quale erano nettamente prevalenti le ricariche rispetto alle autoricariche.
    Dando invece priorità di consumo alle autoricariche (conteggio "verticale"), queste avrebbero assorbito interamente il consumo totale, per cui solo la differenza poteva essermi messa a scadenza.

    Ho provato a spiegare dettagliatamente quanto sopra, chiedendo lo spostamento nella forma di credito senza scadenza di oltre la metà di quanto mi era stato erroneamento messo a scadenza.
    In caso contrario procederò senz'altro con la conciliazione.

    P.S. Poiché le autoricariche indicate nel foglio di calcolo mi sembrano eccessive (a memoria ricordo a malapena la metà dei mesi indicati), a vostro parere posso chiedere una vera "prova" di accredito? Di che tipo?

  4. #94
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    PPL hai superato la quota di messaggi privati...

  5. #95
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    Sì ho appena cancellato qualcosa

  6. #96
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    Che i gestori mantengano per più di 12 mesi lo storico delle ricariche, imho, è da violazione della privacy. Detto questo il credito acquistato non può essere messo a scadenza. L'Agcom, a tal proposito dice esplicitamente:
    Credito residuo.

    1. Nei settori dei contratti con gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, il cosiddetto “credito residuo” può essere definito come l’importo netto che in un dato momento del rapporto contrattuale tra l’operatore e il suo cliente, relativo all’acquisto di una carta ricaricabile prepagata o al pagamento di una ricarica, non risulta ancora essere stato speso dall’utente che lo ha anticipatamente corrisposto.

    2. Per i settori indicati, il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1 della Legge n. 40/2007 sancisce inequivocabilmente il diritto degli utenti al riconoscimento del “credito residuo” e, nel settore delle telecomunicazioni, ove ad oggi è possibile il trasferimento delle utenze, anche alla sua trasferibilità fra gli operatori in caso di portabilità del numero.

    La norma di cui al comma 1, infatti, prevede che nei contratti di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche è vietata la previsione di limiti temporali massimi di utilizzo del traffico telefonico o del servizio acquistato, così già logicamente implicando, quindi, il diritto degli utenti alla sopravvivenza del credito residuo rispetto all’eventuale scioglimento del rapporto contrattuale.
    La norma di cui al successivo comma 3, poi, soprattutto, prevede nei contratti per adesione del settore la facoltà di recesso e di trasferimento delle utenze senza vincoli temporali o ritardi non giustificati, nonché senza spese non giustificate da costi dell’operatore.

    Tale disposizione conferma in maniera inequivocabile la sopravvivenza del credito residuo rispetto allo scioglimento del rapporto contrattuale con il singolo operatore e comporta il diritto alla sua restituzione per l’utente che recede, oltre che alla sua portabilità nel caso di trasferimento delle utenze di telecomunicazioni.

    La perdita dell’eventuale credito residuo, infatti, non può in alcun modo essere considerata una spesa giustificata da costi dell’operatore, come tale suscettibile di essere posta a carico degli utenti in caso di esercizio delle facoltà di recesso o di trasferimento: ciò anche perché una simile lettura potrebbe avere l’effetto di aggirare le finalità pro-concorrenziali espresse dalla Legge n. 40/2007 creando delle barriere alle scelte degli utenti, e sarebbe quindi ritenuta sotto ogni aspetto illegittima. D’altro canto, il disconoscimento del diritto dell’utenza al credito residuo equivarrebbe a disconoscere l’effetto della volontà negoziale dell’utente di recedere, differendone gli effetti in avanti nel tempo attraverso l’imposizione di un vincolo temporale non giustificato, con la conseguenza di violare la legge n. 40/2007 anche sotto questo profilo.
    Scritta un pò più sinteticamente in un ordine a Sky:
    CONSIDERATO che la legge n. 40/07, all’art. 1 comma 1, nel primo periodo, vieta agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica “l’applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate…aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio acquistato (enfasi aggiunta)”. Il medesimo comma, al secondo periodo, vieta altresì “la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato (enfasi aggiunta)”, sancendo con ciò il principio della conservazione del credito acquistato in capo all'utente che pertanto dovrebbe poterne sempre disporre, in particolare in caso di recesso dal contratto;
    Vostro onore, non ho altro da aggiungere!

  7. #97
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    Quanto hai riportato è fuor di dubbio, e IMHO la tattica adottata da H3G è proprio funzionale ad aggirare la questione. Avendo infatti "mescolato" i due titpi di credito, come dimostrare che al momento dello scorporo hanno utilizzato il criterio FIFO? Per un calcolo rigoroso occorrerebbero, oltre allo storico ricariche/autoricariche, tutti i tabulati mensili delle chiamate o almeno i totali, non ti pare?
    Possibile che dobbiamo metterci a salvare ogni mese le pagine internet?! Davvero la presunta "convenienza" della Tre andrebbe allora a farsi benedire, se dovessimo conteggiare tutte le ore spese - anche preventivamente - per cautelarci e far valere i nostri sacrosanti diritti!!!

  8. #98
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    Secondo me va segnalata la cosa all'Antitrust, non essendo stato "colpito" personalmente non posso fare la segnalazione. Di conseguenza agirei con il tentativo di conciliazione tramite Corecom e, se un giorno spunteranno anche i consumi fatti prima di 6 mesi va segnalata la violazione della privacy al rispettivo garante per il mantenimento dei dati oltre i 6 mesi. Difatti, il Garante per la Privacy dice:
    [...]
    Art. 123. Dati relativi al traffico
    1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

    2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
    [...]

  9. #99
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    Su questo ho già scritto sopra che mi hanno fornito lo storico di tutte le ricariche/autoricariche da 30 mesi a questa parte. Quando si scrive invece "dati relativi al traffico" immagino ci si riferisca al dettaglio delle chiamate. Ma senza quest'ultimo come ricostruire rigorosamente il meccanismo di calcolo del credito a scadenza? Secondo te a chi spetta l'onere della prova?
    Da una mia semplice verifica sembra evidente l'applicazione del criterio FIFO, ma lo sarebbe altrettanto per il conciliatore, senza i dati di dettaglio del consumo mensile?

  10. #100
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    Scarica il dettaglio degli ultimi 6 mesi, chiedi a 3 il dettaglio di tutti questi anni per poter verificare che i loro conti siano corretti... Se non te lo mandano ricalcola tu l'importo secondo il dettaglio che hai scaricato, se te lo mandano devono dare altre spiegazioni a chi di competenza perché hanno violato la tua privacy!

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