L'ho notato anche io.
1) Vorrei chiedere a chi ha stabilito la sentenza in cosa consisterebbe il diritto di recesso per un utente che non avesse accettato la rimodulazione del 4/10/08. Vorrei proprio farmelo spiegare.
2) Dalla sentenza si evince che la 3 ha avvisato i propri clienti tramite sms nei termini previsti dalla legge (preavviso di 30 gionri) ma ciò non è dimostrabile dalla 3.
In realtà la 3 ha avvisato i clienti tramite sms solo a modifica avvenuta e non 30 giorni prima.
Mi faceva ridere Novari quando su Repubblica.it diceva che la 3 aveva dato ben più di 30 giorni per consumare il credito, dimenticandosi di dire che il credito era stato trasformato in bonus (che permette utilizzi differenti dal credito) prima di informare il cliente, altro che 30 giorni.
In realtà ciò che la 3 ha fatto il 4/10/08 non è una rimodulazione tariffaria e non lo sarebbe stata neanche se ci fosse stato un preavviso reale di 30 giorni prima della messa a scadenza del credito.
La 3 in pratica ha modificato retroattivamente il meccanismo di autoricarica del piano SuperTua+ relativo all'anno 2006.
A mio avviso una rimodulazione tariffaria non può essere retroattiva.
Se così non fosse un qualsiasi gestore mobile potrebbe fare quello che vuole.
Per es. potrebbe decidere un aumento tariffario RETROATTIVO di 50 cent. al minuto per tutte le chiamate effettuate dal cliente nel biennio 2006-2007 richiedendone il mancato pagamento.
Ovviamente ciò sarebbe assurdo ma lo era anche la modifica dell'autoricarica del 4/10/08.
PS: Grazie menator2 per il contributo.