Sull'applicazione dell'art. 70 comma 4
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Sull'applicazione dell'art. 70 comma 4

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  1. #1
    Autorità Garante M3 L'avatar di Eros76
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    Ottima segnalazione... ed ottimo spunto per addobbare in "nostro" GU14

  2. #2
    Partecipante Mistico
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    Citazione Originariamente Scritto da Eros76 Visualizza Messaggio
    Ottima segnalazione... ed ottimo spunto per addobbare in "nostro" GU14
    Vedo che siete in molti quelli che stanno passando ad AGCOM, dopo l'esito negativo della conciliazione tramite MC.
    Io non sono ferrato in materia di conciliazione via AGCOM, GU14 ecc., vi chiedo quindi:
    - vi rivolgete ad AGCOM solo per non affrontare spese di rappresentanza legale che non si potrebbero altrimenti evitare perchè il valore della controversia è oltre i 512 € (aumentabili a 1024 se il GdP lo consente) fino ai quali l'art. 82 cpc consente l'autorappresentanza innanzi al GdP, oppure ci sono altri motivi?
    - se non ci sono altri motivi, non avete pensato alla possibilità di trovare un buono studio legale presso il quale domiciliarvi tutti in modo da abbassare la spesa pro capite per le varie cause vs. H3G? Solitamente gli avvocati sono disponibili a fare tali tipi di accordi, specialmente da quando è stato introdotto il PQL.
    - altrimenti, quali possono essere dei buoni motivi per preferire la conciliazione via AGCOM all'azione in giudizio, considerato anche che poi bisogna andare di presenza a Napoli (non è obbligatorio ma consigliabile, credo) ?

    Io mi stò orientando verso l'azione legale in autorappresentanza ma non vorrei mi sfuggisse qualcosa...

  3. #3
    Partecipante Galattico L'avatar di geoglobalfax
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    Citazione Originariamente Scritto da Gitos Visualizza Messaggio
    Vedo che siete in molti quelli che stanno passando ad AGCOM, dopo l'esito negativo della conciliazione tramite MC.
    Io non sono ferrato in materia di conciliazione via AGCOM, GU14 ecc., vi chiedo quindi:
    - vi rivolgete ad AGCOM solo per non affrontare spese di rappresentanza legale che non si potrebbero altrimenti evitare perchè il valore della controversia è oltre i 512 € (aumentabili a 1024 se il GdP lo consente) fino ai quali l'art. 82 cpc consente l'autorappresentanza innanzi al GdP, oppure ci sono altri motivi?
    - se non ci sono altri motivi, non avete pensato alla possibilità di trovare un buono studio legale presso il quale domiciliarvi tutti in modo da abbassare la spesa pro capite per le varie cause vs. H3G? Solitamente gli avvocati sono disponibili a fare tali tipi di accordi, specialmente da quando è stato introdotto il PQL.
    - altrimenti, quali possono essere dei buoni motivi per preferire la conciliazione via AGCOM all'azione in giudizio, considerato anche che poi bisogna andare di presenza a Napoli (non è obbligatorio ma consigliabile, credo) ?

    Io mi stò orientando verso l'azione legale in autorappresentanza ma non vorrei mi sfuggisse qualcosa...
    Andare ad Agcom è come andare dal giudice di pace perché a differenza del Corecom il conciliatore se le parti non si accordano emette la sentenza. Se all'utente la sentenza non sta bene può tranquillamente rivolgersi al giudice ordinario (GdP o Tribunale in base al valore della controversia) mentre il gestore deve accettarla. Una sentenza Agcom farà testo per tutte le successive sulla stessa materia mentre quelle del GdP non fanno giurisprudenza.

    Tieni presente che esiste una delibera Agcom che condanna Wind per invio del sms essendo la procedura fatta da 3 con l sms molto simile le chance di vittoria in sede Agcom sono elevatissime.

    Se anche ad Agcom non si otterrà nulla o si va in modo individuale davanti ad un giudice o si promuoverà la CLASS ACTION. La class action può essere promossa anche da associazioni, il monopolio delle associazioni consumatori non esiste più.

    Da non dimendicare che l'inibitoria è ancora in essere.
    Geoglobalfax

  4. #4
    Partecipante Logorroico
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    Citazione Originariamente Scritto da geoglobalfax Visualizza Messaggio
    Andare ad Agcom è come andare dal giudice di pace perché a differenza del Corecom il conciliatore se le parti non si accordano emette la sentenza. Se all'utente la sentenza non sta bene può tranquillamente rivolgersi al giudice ordinario (GdP o Tribunale in base al valore della controversia) mentre il gestore deve accettarla. Una sentenza Agcom farà testo per tutte le successive sulla stessa materia mentre quelle del GdP non fanno giurisprudenza.

    Tieni presente che esiste una delibera Agcom che condanna Wind per invio del sms essendo la procedura fatta da 3 con l sms molto simile le chance di vittoria in sede Agcom sono elevatissime.

    Se anche ad Agcom non si otterrà nulla o si va in modo individuale davanti ad un giudice o si promuoverà la CLASS ACTION. La class action può essere promossa anche da associazioni, il monopolio delle associazioni consumatori non esiste più.

    Da non dimendicare che l'inibitoria è ancora in essere.
    La class action non ha valore retroattivo, non può essere applicata ad un evento risalente a 9 mesi fa.

  5. #5
    Partecipante Galattico L'avatar di geoglobalfax
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    Citazione Originariamente Scritto da giorgio.tomelleri Visualizza Messaggio
    La class action non ha valore retroattivo, non può essere applicata ad un evento risalente a 9 mesi fa.

    si può si può, possono farla quelli della parmalat e cirio, figurati se non possiamo farla noi.
    Geoglobalfax

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