Il sottoscritto xxxx, residente in xxxxxxx , C.F.: xxxxxxxxxxx, in qualità di intestatario dell’utenza di cui al contratto di telefonia mobile ricaricabile Wind in oggetto indicata, codice cliente n. xxxxxxxxxxxx,
PREMETTE CHE,
in data 09/02/2015, ha ricevuto da Wind Telecomunicazioni S.p.A., tramite SMS, notifica della sospensione dell’utenza radiomobile suddetta, per anomalie contrattuali, in data 10/02/2015 , veniva telefonicamente contattato da un Vostro operatore, il quale riferiva che il servizio gli era stato sospeso per presunta violazione delle condizioni generali contrattuali di cui agli artt. 4.1 e 6.1.
In relazione a quanto gli è stato attribuito, si rappresenta che sicuramente trattasi di un mero errore, perché lo scrivente ha sempre fatto uso del servizio radiomobile in maniera corretta senza violare in alcun modo, ne le condizioni contrattuali e ne tanto meno quelle di Legge, tutt'al più, poteva solo superare le soglie percentuali del traffico uscente verso altri operatori.
RITENENDO,
ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c, vessatorie, illegittime e non applicabili al contratto radiomobile ricaricabile in oggetto le clausole presenti al suddetto art 6.1, nei termini in cui determinano la interruzione del servizio, poiché vanno espressamente approvate per iscritto a pena di inefficacia tra le parti, cosi come stabilito persino in una recente sentenza del giudice di pace di Napoli VII Sez. Dott. Cappiello, nella quale il giudice ha stabilito che il gestore telefonico, prima di interrompere un’utenza sim non potrà avvisare l’utente con un semplice sms, ma dovrà invece inviare un avviso formale, e inoltre, ritenendo vessatori e illegittimi i parametri di traffico imposti per stabilire un corretto utilizzo della sim, in quanto difficilmente valutabili dall’utente finale (e che per questo motivo necessitano un espressa approvazione per iscritto) e ritenendoli comunque inapplicabili su un utenza ricaricabile in cui il traffico telefonico viene pagato in anticipo (fatto che, determina di conseguenza l’impossibilità di provocare alcun danno economico alla compagnia telefonica, cosi come scritto invece nelle clausole contrattuali e che ha fondamento solo per un abbonamento con pagamento posticipato),
VISTO CHE,
in base ai dati di traffico disponibili sul sito Wind per il mese in corso e i mesi precedenti sono stati comunque rispettati i parametri richiesti sia dall’art 6.1 che dall’art.4.1 e visto il comportamento illecito del gestore nella sospensione dell’utenza radiomobile ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c. ,
RICHIEDE,
vista l’urgenza che si è venuta a creare a seguito della sospensione illegittima della SIM da parte vostra, l’immediata RIATTIVAZIONE dell’utenza in oggetto entro 48 ore dalla ricezione del presente fax di cui viene trasmessa per conoscenza, in copia, all’ADUC (associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori) nonché all’ AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni).
Richiede inoltre, a risarcimento del danno non patrimoniale illegittimamente subito, un risarcimento forfettario individuato in 5,16€/giorno per ogni giorno di interruzione del servizio. Tale risarcimento potrà essere erogato per comodità sotto forma di credito telefonico o assegno non trasferibile.
In mancanza della riattivazione dell’utenza telefonica nei tempi previsti dalla presente raccomandata di messa in mora, mi riservo il diritto di adire per le vie legali per tutelare i miei interessi.