ho scritto al garante della privacy...la loro risposta è questa....chi me la traduce?


in riferimento alla Sua comunicazione del 20 luglio 2013, con la quale ci ha segnalato la ricezione di comunicazioni di propaganda elettorale a mezzo sms, La informiamo preliminarmente che il Garante ha dato precise indicazioni sull'utilizzo dei dati personali a fini di propaganda elettorale con i seguenti provvedimenti:
-provvedimento generale del 7 settembre 2005 "Propaganda elettorale: il "decalogo" del Garante" (consultabile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web. n.1165613;
Provvedimento elettorale: il 'decalogo' del Garante - 7 settembre 2005... - Garante Privacy
-provvedimento del 7 aprile 2011 “Propaganda elettorale: le regole del Garante” (doc. web. 1804225)
Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy - 7 aprile 2011... - Garante Privacy
-provvedimento del 10 gennaio 2013 “Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa” (doc. web. 2181429);
Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale - esonero... - Garante Privacy

Il provvedimento del 7 settembre 2005 precisa (paragrafo 4.c) che alcune particolari modalità di comunicazione richiedono il consenso specifico degli interessati/abbonati a servizi di comunicazione elettronica, compresi gli abbonati a servizi di telefonia mobile e gli utilizzatori di schede di traffico prepagato (invio di fax, di messaggi tipo Sms o Mms; chiamate telefoniche preregistrate; messaggi di posta elettronica). Il consenso, che può essere acquisito una tantum, deve comunque precedere la chiamata o il messaggio e deve essere raccolto sulla base di formule chiare che specifichino espressamente la finalità di propaganda politica o elettorale. Non è possibile ricorrere a modalità di silenzio-assenso.
Senza un preventivo consenso informato non è lecito l'invio di messaggi, newsletter e di altro materiale di propaganda quando si utilizzano, per esempio, dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software, liste di abbonati ad un provider, dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale od associativa, dati ricavati da forum o newsgroup.
L'eventuale acquisizione dei dati personali da un soggetto terzo (il quale potrebbe averli raccolti in base ad un consenso riferito ai più diversi scopi, compresi quelli di tipo promozionale o commerciale) non esime il partito, l'organismo politico, il comitato o il candidato dall'onere di verificare, anche con modalità a campione e avvalendosi del mandatario elettorale, che il terzo abbia informato gli interessati riguardo all'utilizzo dei dati per finalità di propaganda e abbia ottenuto il loro consenso idoneo ed esplicito (il consenso deve risultare manifestato liberamente, in termini differenziati rispetto all'eventuale prestazione di beni e servizi e documentato per iscritto) nonché che il terzo non abbia violato il principio di finalità nel trattamento dei dati associando informazioni provenienti da più archivi, anche pubblici, aventi finalità incompatibili (artt. 11 e 61 del Codice). Queste cautele vanno adottate anche quando il terzo, oltre a fornire i dati, svolge le funzioni di responsabile del trattamento designato da chi effettua la propaganda.

Per quanto riguarda gli strumenti di tutela attivabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti sopra citati, La invitiamo a consultare il provvedimento del 7 settembre 2005 citato (v. in particolare il paragrafo 7 - Adempimenti e garanzie per gli interessati).
Al riguardo, il dl.g. n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede specifici diritti (tra i quali il diritto di conoscere l’origine dei dati e di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge) che l'interessato può esercitare nei confronti del titolare del trattamento (art. 7 del Codice). Le modalità per l'esercizio dei suddetti diritti e per il riscontro da parte del titolare del trattamento sono disciplinate dai successivi artt. 8-10 del Codice. Occorre formulare una specifica richiesta indirizzata al titolare o al responsabile del trattamento, eventualmente utilizzando il modello predisposto dal Garante (reperibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: MODELLO esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali.pdf - Garante Privacy
Decorsi 15 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte del titolare o del responsabile del trattamento, in caso di mancato, parziale o inidoneo riscontro del titolare del trattamento alle richieste formulate ai sensi dell’art. 7 del Codice, oppure nel caso in cui il titolare opponga un diniego anche parziale alle richieste formulate, l’interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante (art. 145 e 146 del Codice). In quest’ultimo caso, è necessario presentare un apposito e formale ricorso secondo le modalità previste dall’art. 147 del Codice. Su tali aspetti può reperire ulteriori chiarimenti sul sito istituzionale, nella sezione "Diritti e prevenzione"/"Come agire per tutelare i nostri dati personali".
Come agire per tutelare i nostri dati personali? - Garante Privacy

L’Ufficio relazioni con il pubblico resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti