1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati che intendano utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie e opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212, e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, a esclusione della lett. B) del punto 4 (Elenchi telefonici), in conseguenza delle modifiche all'art. 130 del Codice e dell'istituzione del "registro pubblico delle opposizioni";
2. ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati: a) possono prescindere dall'obbligo di informare gli interessati in ordine al trattamento dei dati personali che li riguardano, sino al 31 agosto 2013, solo se:I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare i medesimi interessati,oppureII) il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera, non sia possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica; b) possono continuare, decorsa la data del 31 agosto 2013, a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 ottobre 2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice; c) qualora non informino gli interessati entro il predetto termine del 31 ottobre 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, devono cancellare o distruggere i dati;3. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della Giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tra l'altro esiste quest'altra possibilità ("Si possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali avute con cittadini ed elettori") per cui, se quella numerazione è stata passata in maniera personale da contatti terzi, è stata utilizzabile