mi permetto di segnalare il passaggio più importante e sui fare focus dell'intero (apprezzato) articolo:
"[...]
In ogni caso, in attesa che le compagnie telefoniche, il legislatore, le Autorità Garanti e le Comunità Europea prendano posizione sulla vicenda anche con una normazione adeguata, è bene interrompere la prescrizione triennale ex art. 13 DPR n. 641 del 26/10/1972 al fine di tutelare al meglio i propri diritti.
È difficile aspettarsi, comunque, che effettuando la richiesta stragiudiziale possa aversi immediatamente il rimborso: tale diffida per ora può servire a interrompere la prescrizione, in attesa di procedere in giudizio presso le commissioni tributarie o con una class action o, ancora, a prendere tempo in attesa che ci sia una indicazione definitiva da parte delle compagnie telefoniche.
Allo stato attuale, infatti, non è possibile recarsi dal rivenditore di telefonia e sottoscrivere un abbonamento che non preveda il pagamento della tassa di concessione governativa, ma almeno lo si farà con la consapevolezza che, interrompendo ogni tre anni la prescrizione relativa al recupero del credito, sarà possibile scegliere con calma quando e come agire.
Per coloro, invece, che hanno già in essere un abbonamento, sarà possibile in ogni caso agire per il recupero del proprio credito. [...]"