Giovanni, spesso me ne sto zitto, ma certe tue uscite mi fanno questo effetto ->
Premessa: l'AGCOM non è un'autorità pubblica ma è un'Autorità Indipendente, la cui "natura" sul piano costituzionale non è chiara, ma non ritengo questa la sede opportuna per discutere del loro inquadramento giuridico.
Un'Autorità Pubblica - a differenza da quanto da te sostenuto - non ha alcun obbligo giuridico di accettare le richieste di incontro di un qualsiasi cittadino italian (e mi dovrai spiegare cosa c'entra l'elettorato attivo con la richiesta di incontro).
La discriminazione (art. 3 della Costituzione) si ha quando un soggetto tratta in modo difforme situazioni analoghe per motivi di sesso, "razza", religione... Mi spieghi nel tuo caso in cosa si estrinseca la discriminazione? Sei tu forse un'associazione di consumatori?
Da ultimo, se proprio vogliamo richiamare la Costituzione e ammesso che Agcom rientri nalla definizione di Pubblica Amministrazione, avresti dovuto richiamare l'articolo 97, primo comma, della Costituzione e non l'articolo 3.
Peraltro - proprio in applicazione della stessa Costituzione che tu richiami - la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di operare secondo economicità e in applicazione di detto principio si può giustificare la decisione di Agcom di restringere la cerchia di persone legittimate a richiedere un incontro.