No, tu hai disatteso un imperativo legislativo che ti IMPONEVA di restituirlo.
Tra l'altro sei stato così bischero che, se tu avessi fatto la cosa legale, avresti perfino tenerti il telefonino tra un anno:Art. 927 Codice Civile - Cose ritrovate: chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve riconsegnarla
senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata , indicando le circostanze del ritrovamento.Rischi perfino un anno di reclusione:Art. 929 Codice Civile - Acquisto di proprietà della cosa ritrovata: trascorso un anno dall'ultimo giorno dalla pubblicazione senza che si presenti il proprietario, ta cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Cosi il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Articolo 647 Codice Penale - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito). E' punito, a querela della
persona offesa (120 ,336 c.p.p.) con la reclusione fino ad un anno o la multa da € 30,00 a € 300,00:
1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile
2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo.
3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai n.n. 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a
due anni e della multa fino a € 300,00
Esatto, sopra gli estremi normativi.
Tra l'altro faccio presente che Mondo3 fornisce, in caso di esplicite richieste dalla Magistratura, i dati di connessione degli utenti sotto indagine.