La norma che vieta l'utilizzo del telefono alla guida è il secondo comma dell'art. 173 del d.lgs. 285/1992, come successivamente modificato (il c.d. Codice della Strada).

È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).
La sanzione è particolarmente alta: sanzione amministrativa da euro 155 a euro 624 e, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, sospensione della patente da uno a tre mesi.