[Agcom-normativa] Linee guida per l'offerta al pubblico di servizi di tlc
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[Agcom-normativa] Linee guida per l'offerta al pubblico di servizi di tlc

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  1. #1
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    DELIBERA N. 96/07/CONS : integrazione precedente delibera alla luce del Decreto Bersani ( divenuto Legge Bersani)

    Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7

    Riporto gli articoli interessanti...

    Articolo 3


    (Trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia)
    1. Gli operatori della telefonia formulano condizioni economiche trasparenti, in modo da evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico.
    1. Al fine di consentire ai consumatori un adeguato confronto tra le offerte sul mercato, gli operatori della telefonia assicurano che i consumatori abbiano accesso a informazioni semplici e sintetiche in base alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
    1. Gli operatori della telefonia pubblicano sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla “home page”, l’elenco delle offerte vigenti, specificando se sono ancora sottoscrivibili o meno. Per le offerte sottoscrivibili gli operatori integrano l’elenco rendendo disponibili attraverso collegamenti ipertestuali:
    a) i prospetti informativi di cui agli articoli 4 e 5; Prospetto telefonia fissa - Prospetto telefonia mobile


    b) le condizioni contrattuali applicabili a ciascuna offerta;




    c) uno schema grafico che mostri in dettaglio la struttura delle offerte sottoscrivibili e delle opzioni e promozioni ad esse collegate.
    1. L’elenco di cui al comma 3 è inviato contestualmente, in formato elettronico, con richiesta di conferma di ricezione, all’Autorità, all’indirizzo pianitariffari@agcom.it, con l’indicazione dell’indirizzo della relativa pagina web.
    1. L’Autorità pubblica sul proprio sito web (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) un’apposita lista delle pagine web degli operatori della telefonia ove sono reperibili gli elenchi di cui al comma 4.
    6. Nelle informazioni pubblicitarie relative alle offerte ed alle opzioni e promozioni ad esse collegate, i prezzi sono comprensivi di I.V.A. e comunque debbono essere indicate chiaramente le modalità con cui il consumatore può ottenere le informazioni di maggiore dettaglio.

    Articolo 4

    (Telefonia mobile)

    1. Gli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile devono indicare nelle proprie offerte:

    a) nel caso di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il consumatore delle chiamate di fonia vocale dirette sulla propria rete, su altre reti mobili e su reti fisse nazionali, di durata di 1 e 2 minuti;

    b) nel caso di tariffazione omnicomprensiva, il prezzo dell’offerta, le tipologie di servizi e di traffico escluse e quelle incluse nel prezzo, nonchè i limiti quantitativi eventualmente previsti per ciascuna delle suddette tipologie, con la precisazione delle condizioni economiche che saranno applicate per le prestazioni eccedenti;




    c) il prezzo degli SMS.
    1. Nel caso di tariffazione con le modalità di cui al comma 1, lettera b), ed in ogni altro caso in cui sia applicato un canone fisso periodico, l’importo mensile indicato deve essere corredato dall’indicazione del corrispondente numero giornaliero (mese di 30 giorni) di chiamate di 2 minuti, verso reti fisse nazionali e reti mobili, che, secondo il piano tariffario a consumo più diffuso del medesimo operatore, dà luogo allo stesso importo.
    1. Le voci di cui ai commi 1 e 2 sono riportate in un prospetto informativo, che accompagna ciascuna offerta, redatto secondo lo schema di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. Il prospetto è riportato nel sito web di ciascun operatore con apposito link dalla home page, è reso disponibile nei punti di vendita della sua rete, ed è fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento al consumatore che ne faccia richiesta.
    Articolo 5



    (Telefonia fissa)
    1. Gli operatori che forniscono servizi di telefonia su reti fisse devono indicare nelle proprie offerte:
    a) nel caso di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il consumatore delle chiamate locali e nazionali su rete fissa e verso reti mobili per le durate di 1 e 3 minuti, il costo complessivo di una connessione ad internet a banda stretta (dial up) e di una connessione a larga banda, per la durata di 30 e 60 minuti;




    b) nel caso di tariffazione omnicomprensiva, le medesime informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).
    1. Nel caso di tariffazione con le modalità di cui al comma 1, lettera b), ed in ogni altro caso in cui sia applicato un canone fisso periodico, l’importo mensile indicato deve essere corredato dall’indicazione del corrispondente numero giornaliero (mese di 30 giorni) di chiamate di 3 minuti, verso reti fisse locali, reti fisse nazionali e reti mobili, che, secondo il piano tariffario a consumo più diffuso del medesimo operatore, dà luogo allo stesso importo.
    3. Le voci che compongono il traffico telefonico di cui ai commi 1 e 2 sono riportate in un prospetto informativo, che accompagna ciascuna offerta, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. Il prospetto è riportato nel sito web di ciascun operatore con apposito link dalla home page, è reso disponibile nei punti di vendita della sua rete, ed è fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento al consumatore che ne faccia richiesta.

    Articolo 6
    (Sanzioni)
    [...]
    Ultima modifica di Max3; 07/03/2009 alle 16:59
    ...

  2. #2
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    La delibera 96/07/CONS in realtà non è l'utima sull'argomento: c'è una ulteriore delibera Agcom sullo stesso argomento,sempre del 2007, la 126/07/CONS ad integrare ulteriormente le precedenti delibere.

    Riporto gli articoli interessanti sottolineando le parti che ritengo interessanti:

    Titolo: Misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

    [..]
    RITENUTO che, per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato sia necessario, contestualmente, adottare ulteriori misure ai sensi dell’articolo 71 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, il quale prevede che l’Autorità assicura la pubblicazione di informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe (nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici) e promuove la fornitura di informazioni che consentano a consumatori ed utenti finali di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive;

    [..]
    Articolo 2
    (Ambito di applicazione)

    1. Il presente provvedimento introduce misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato in attuazione dell’articolo 71 del Codice.
    2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche ai consumatori da parte degli operatori della telefonia fissa e mobile.
    3. Con successivi provvedimenti, l’Autorità può estendere l’ambito di applicazione della presente delibera anche ad utenti finali e ad operatori diversi da quelli di cui al comma 2.
    Articolo 3
    (Informazioni al consumatore)

    1. Per facilitare l’esercizio consapevole della facoltà di scelta tra le diverse offerte sul mercato i consumatori hanno diritto di conoscere gratuitamente:
    a) il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche loro applicate in forza del contratto in vigore;
    b) il proprio profilo di consumo telefonico.
    2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l’operatore della telefonia inserisce nella documentazione di fatturazione di ciascun abbonato il piano tariffario applicato con ogni bolletta. Almeno una volta l’anno dovrà essere comunicata la generalità delle condizioni economiche inerenti al contratto in corso.
    3. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto all’informazione di cui al comma 1, lettera a), mediante accesso interattivo alla rete.
    4. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), l’operatore della telefonia, fornisce con cadenza bimestrale il numero totale delle chiamate e dei minuti delle singole voci di traffico (voce e dati) secondo la ripartizione prevista dalla documentazione di fatturazione, nonché la durata media e la durata totale delle chiamate effettuate.
    5. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto di conoscere le medesime informazioni di cui al comma 4 mediante accesso riservato che dovrà essere garantito da almeno due delle seguenti modalità:
    a) messaggio informativo attraverso il numero telefonico di assistenza clienti o altro numero gratuito;
    b) pagina consultabile nel sito web dell’operatore;
    c) via SMS gratuito, digitando un codice.
    6. Nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, l’operatore di telefonia informa il consumatore, in prossimità dell’esaurirsi di dette quantità, dell’imminente ripristino delle condizioni economiche previste dall’offerta precedentemente sottoscritta.
    Articolo 4
    (Confrontabilità tra offerte dello stesso operatore secondo tipologie standard di consumo)

    1. Al fine di assicurare al consumatore strumenti di comparazione tra le offerte proposte sul mercato, l’Autorità, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, individua con apposito provvedimento una congrua articolazione di tipologie standard di consumo dei servizi di telefonia.
    2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con le quali gli operatori della telefonia indicano nei propri siti web la valorizzazione in termini di spesa delle offerte proposte, in relazione a ciascuna tipologia standard di consumo.
    Articolo 5
    (Confrontabilità tra offerte dello stesso operatore secondo i profili di consumo individuali)

    1. Allo scopo di consentire al consumatore valutazioni personalizzate di convenienza economica tra le offerte, comunque denominate, proposte dallo stesso operatore, l’Autorità, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, definisce le modalità con le quali gli operatori della telefonia rendono disponibili, sui propri siti web, guide interattive per la valorizzazione in termini di spesa delle offerte sottoscrivibili in base allo specifico profilo di consumo proprio del singolo richiedente.
    Articolo 6
    (Confrontabilità tra offerte di telefonia di operatori diversi)

    1. L’Autorità, allo scopo di agevolare i consumatori nel confronto contestuale, anche con modalità interattive, tra le condizioni economiche proposte da diversi operatori della telefonia, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, disciplina le modalità e i requisiti di accreditamento dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione di prezzi che ne facciano richiesta.
    Articolo 7
    (Sanzioni)
    ...

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