Citazione Originariamente Scritto da danio.78 Visualizza Messaggio
Resta il fatto che i corecom decidono un pò come gli pare a loro e agcom, invece, applica gli indennizzi previsti dalle varie carte servizi come del resto ha sempre fatto.
Siamo dunque di fronte, secondo il mio modesto parere, alla confusione più totale.
Come già detto, facendo fede le carte servizi, quando si chiedono gli indennizzi nell'istanza di conciliazione bisogna attenersi a quelli e non alla delibera.
... non posso darti torto.
Stavo però leggendo alcune decisioni dei vari CORECOM circa gli indennizzi.
Il regolamento, sebbene ancora in fase di approvazione, viene citato spesso e, grazie ad esso, un tizio che ha avuto un problema con TRE (sospensione di vari servizi) e ha ricevuto quasi 12.000 € (CORECOM Lombardia). Più che altro la differenza è che spesso le "carte servizi" pongono un tetto massimo all'indennizzo mentre il CORECOM, applicando il Regolamento, considera tutto il periodo in cui si è avuto il disagio (in questo caso quasi tre anni).

Riporto una delle tante interpretazioni che fino ad ora ho trovato tra le delibere del CORECOM Lazio. Il pezzo è sempre il medesimo quindi "copiano e incollano"

Occorre, in altri termini, considerare le ripercussioni che, secondo un criterio di ragionevolezza, possono essere derivate dal difetto di interlocuzione, dovendosi al tempo stesso impedire che da tale incomunicabilità con l’operatore - certamente imputabile a quest’ultimo in quanto soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato – possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate. In questo senso va peraltro la Delibera 124/10/CONS, che addirittura auspica per la mancata o ritardata risposta ai reclami un indennizzo pari ad euro 2,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque non inferiore ad euro 20,00 e non superiore ad euro 400,00, a prescindere dal numero di utenze interessate. Delibera che – essendo ancora sottoposta a consultazione pubblica e vertendosi intorno a fatti accaduti in epoca anteriore – è certamente inapplicabile al caso di specie, ma ha comunque il merito di affrontare il tema della misura, minima e massima, dell’indennizzo da inadeguata gestione del reclamo da una prospettiva interessante.