siamo Utenti o Caporali? - Piccolo vademecum sui diritti di noi utenti
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siamo Utenti o Caporali? - Piccolo vademecum sui diritti di noi utenti

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  1. #1
    Partecipante Mistico L'avatar di Ellekappa
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    Tutti questi “Diritti”ad oggi si tramutano in sanzioni amministrative ed indennizzi.
    Infatti, nonostante l’ampia giurisprudenza a favore dell’utenza, gli operatori o comunque i fornitori di servizi elettronici non avevano mai avuto l’onere di risarcire il singolo utente per l’eventuale danno subito.
    Se ci si pensa, è piuttosto difficile quantificare economicamente il danno per (ad es.) il distacco della linea telefonica. D’altro canto non è neanche possibile pensare che un operatore debba risarcire l’utente perché questi ha “perduto la telefonata che lo informava della vincita al bingo”, essendo questo uno dei casi definiti come “non previsti ne prevedibili”(n.d.r. si adotta principio della ragionevolezza cfr. art.13 del Regolamento in materia di Indennizzi) .
    Però spesso le mancanze o i disservizi creano all’utente dei disagi oggettivi e quindi, a semplificare la situazione (e soprattutto a normarla), l’Autorità ha approvato il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.Le quantificazioni riportate nel citato documento rappresentano la misura minima per l’eventuale ristoro dei danni cagionati agli utenti e si ispirano alle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo II del C. d. C.

    Riassumendo e sintetizzando gli operatori sono tenuti a corrispondere gli indennizzi per :


    • omessa o ritardata attivazione del servizio – 7,50€/giorno di ritardo rispetto alla previsione
    • ritardo nel trasloco dell’utenza – 7,50€/giorno di ritardo rispetto alla previsione
    • mancato rispetto degli oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell’intervento o gli eventuali impedimenti, ovvero affermazioni non veritiere circa l’esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi – 7,50€/giorno di ritardo
    • Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti – 10€/giorno di sospensione
    • Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa in assenza di preavviso – 10€/giorno di sospensione


    I punti 5) e 6) prevedono, in ogni caso, un importo minimo di euro 100,00.


    • Indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero – 5 €/giorno di ritardo
    • Indennizzo per malfunzionamento del servizio: da 2,5 a 5 €/giorno di malfunzionamento
    • Indennizzo per attivazione di servizi accessori o profili tariffari non richiesti – 1 €/giorno e comunque non inferiore a € 50,00
    • Indennizzi per mancata o ritardata risposta ai reclami - 2 €/giorno (oltre quanto dichiarato nella carta dei servizi) e comunque non inferiore a € 20,00 e non superiore a € 400.00


    Nel caso dei punti 1); 4); 5); 6) qualora l’operatore non provveda automaticamente agli accrediti, eventualmente stornandoli sulle fatture mensili, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli indennizzi in misura pari al doppio di quella prevista, tale inadempimento dovrà essere comunicato all’Autorità (AGCOM) per i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

    In tutti gli altri casi, ed è bene tenerlo a mente, l’indennizzo è corrisposto su richiesta dell’utente (ed il sottoscritto consiglia di inviare una raccomandata), fatto salvo l’obbligo per gli operatori di fornire una risposta scritta, in caso di rigetto della richiesta, entro il termine stabilito dalle condizioni contrattuali ai sensi dell’articolo 8 della delibera 179/03/CSP.

    In chiusura, rimandandovi al paragrafo “Doveri” vi rammento che nei casi in cui l’utente finale abbia utilizzato i servizi di comunicazione elettronica in maniera anomala o, comunque, non conforme alla causa o alle condizioni del contratto stipulato, non è dovuto alcun indennizzo.
    Quest’ultima è generalmente la scusante utilizzata dai vari operatori.
    C’è però da chiarire che, come tutte le scuse, anche questa ha le gambe corte ed il legislatore ne ha posto rapidamente rimedio:

    “ l’operatore che ometta nel tempo di rilevare l’uso di cui al comma 1(utilizzo anomalo o non conforme) o che, avutane conoscenza, non risolva il contratto, non può invocare le esclusioni previste dal presente articolo per la liquidazione degli indennizzi relativi alla sospensione o interruzione dei servizi e alla gestione dei reclami”
    __________________________________________________ _________________________
    Con questa piccola nota finale si conclude il presente (breve) “vademecum”.
    Vi esorto a non fermarvi semplicemente sulle mie note ma, armati di santa pazienza, di andare leggere il testo completo dei Regolamenti e del Codice del Consumo.

    Esistono molti casi, specifici, che talvolta per fluidità di trattazione e, tal’altra per leggerezza (non me ne vogliate) ho tralasciato.

    Lo scopo di questa guida è quello di far prendere a tutti coscienza che gli strumenti per far valere i vostri diritti ci sono.

    E quando qualcosa esiste, prima o poi, la si usa.

    LK


    Ultima modifica di Ellekappa; 06/11/2010 alle 01:58
    FIRMATE LA PETIZIONE per esigere correttezza da H3G !! Sono in linea due piccole guide per garantire i vostri diritti di consumatore, sono QUI e QUA

  2. #2
    Partecipante Mistico L'avatar di Ellekappa
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    FIRMATE LA PETIZIONE per esigere correttezza da H3G !! Sono in linea due piccole guide per garantire i vostri diritti di consumatore, sono QUI e QUA

  3. #3
    Partecipante Mistico L'avatar di Ellekappa
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    Allegato 1125

    E con questo abbiamo finito
    FIRMATE LA PETIZIONE per esigere correttezza da H3G !! Sono in linea due piccole guide per garantire i vostri diritti di consumatore, sono QUI e QUA

  4. #4
    Partecipante Magico L'avatar di danio.78
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    Citazione Originariamente Scritto da Ellekappa Visualizza Messaggio
    perdonami ma la delibera 124/10/CONS è appunto ancora in consultazione e non è definitiva.
    Valgono quindi gli indennizzi previsti dalle carte servizi ovvero quelli decisi nelle varie delibere agcom.
    Che da qualche tempo i corecom stiano applicando, senza alcun criterio viste le varie delibere, questa delibera fa un pò arrabbiare.
    La stessa agcom nelle sue delibere di fine luglio non prende in esame la delibera 124 mentre i corecom si, per quale motivo?
    Eppure la delibera se non sbaglio è di aprile.
    Quindi nelle richieste dei vari indennizzi vanno contemplate le attuali carte servizi e non la delibera 124.

  5. #5
    Partecipante Mistico L'avatar di Ellekappa
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    Citazione Originariamente Scritto da danio.78 Visualizza Messaggio
    perdonami ma la delibera 124/10/CONS è appunto ancora in consultazione e non è definitiva.
    Vero.
    Mi scuso per la scarsa chiarezza in tal senso.

    Di fatto, come hai notato, tale delibera, seppur non definitiva è presa in considerazione dai vari CORECOM quale parametro di paragone (minimo) per il riconoscimento del danno arrecato e rimane, comunque, un utile strumento per comprendere, a chi avanza l'istanza di conciliazione l'entità economica del danno subito e richiedere l'indennizzo.

    Si vocifera, ma è solo "mormorar di popolo" che in via definitiva gli indennizzi saranno corretti, (incrementandoli).
    FIRMATE LA PETIZIONE per esigere correttezza da H3G !! Sono in linea due piccole guide per garantire i vostri diritti di consumatore, sono QUI e QUA

  6. #6
    Partecipante Magico L'avatar di danio.78
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    Citazione Originariamente Scritto da Ellekappa Visualizza Messaggio

    Di fatto, come hai notato, tale delibera, seppur non definitiva è presa in considerazione dai vari CORECOM quale parametro di paragone (minimo) per il riconoscimento del danno arrecato e rimane, comunque, un utile strumento per comprendere, a chi avanza l'istanza di conciliazione l'entità economica del danno subito e richiedere l'indennizzo.
    Certo, però viene presa in considerazione decidendo gli indennizzi senza alcun criterio e ciò è verificabile nelle varie delibere presenti sul sito di agcom.
    Resta il fatto che i corecom decidono un pò come gli pare a loro e agcom, invece, applica gli indennizzi previsti dalle varie carte servizi come del resto ha sempre fatto.
    Siamo dunque di fronte, secondo il mio modesto parere, alla confusione più totale.

    Come già detto, facendo fede le carte servizi, quando si chiedono gli indennizzi nell'istanza di conciliazione bisogna attenersi a quelli e non alla delibera.

  7. #7
    Partecipante Mistico L'avatar di Ellekappa
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    Citazione Originariamente Scritto da danio.78 Visualizza Messaggio
    Resta il fatto che i corecom decidono un pò come gli pare a loro e agcom, invece, applica gli indennizzi previsti dalle varie carte servizi come del resto ha sempre fatto.
    Siamo dunque di fronte, secondo il mio modesto parere, alla confusione più totale.
    Come già detto, facendo fede le carte servizi, quando si chiedono gli indennizzi nell'istanza di conciliazione bisogna attenersi a quelli e non alla delibera.
    ... non posso darti torto.
    Stavo però leggendo alcune decisioni dei vari CORECOM circa gli indennizzi.
    Il regolamento, sebbene ancora in fase di approvazione, viene citato spesso e, grazie ad esso, un tizio che ha avuto un problema con TRE (sospensione di vari servizi) e ha ricevuto quasi 12.000 € (CORECOM Lombardia). Più che altro la differenza è che spesso le "carte servizi" pongono un tetto massimo all'indennizzo mentre il CORECOM, applicando il Regolamento, considera tutto il periodo in cui si è avuto il disagio (in questo caso quasi tre anni).

    Riporto una delle tante interpretazioni che fino ad ora ho trovato tra le delibere del CORECOM Lazio. Il pezzo è sempre il medesimo quindi "copiano e incollano"

    Occorre, in altri termini, considerare le ripercussioni che, secondo un criterio di ragionevolezza, possono essere derivate dal difetto di interlocuzione, dovendosi al tempo stesso impedire che da tale incomunicabilità con l’operatore - certamente imputabile a quest’ultimo in quanto soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato – possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate. In questo senso va peraltro la Delibera 124/10/CONS, che addirittura auspica per la mancata o ritardata risposta ai reclami un indennizzo pari ad euro 2,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque non inferiore ad euro 20,00 e non superiore ad euro 400,00, a prescindere dal numero di utenze interessate. Delibera che – essendo ancora sottoposta a consultazione pubblica e vertendosi intorno a fatti accaduti in epoca anteriore – è certamente inapplicabile al caso di specie, ma ha comunque il merito di affrontare il tema della misura, minima e massima, dell’indennizzo da inadeguata gestione del reclamo da una prospettiva interessante.
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  8. #8
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    OH! ragazzi...!

    magari un "grazie" non ci starebbe male eh...
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