[Agcom-normativa] Linee guida per l'offerta al pubblico di servizi di tlc
Ho pensato che una discussione del genere in questa room non potesse mancare...
Quante volte ci siamo chiesti: " Nel mio contratto non sono specificati i dettagli della tariffa, è legale? Come difendersi? Cosa dice la normativa a tal proposito?
Oppure
"Ritengo sia avvenuta una variazione contrattuale non comunicata nei modi previsti...Ho scoperto che sul sito internet era scritta una cosa, poi cambiata dal giorno alla notte..."
Direi sia il caso di discuterne insieme...
Inizio con alcuni contributi normativi.
Partiamo da questa delibera Agcom del lontano 2001 417/01/CONS - Allegato A-per poi arrivare alla delibera 96/07/CONS ( vedere post successivo). Riporto i passaggi salienti:
Le linee guida di seguito indicate sono rivolte ai soggetti tenuti a comunicare all’Autorità le condizioni di offerta dei servizi ai sensi dell’ art. 7, comma 12, e dell’art. 16, comma 1, lettera d) del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.
Le indicazioni che seguono hanno carattere di indirizzo verso modalità di comunicazione al pubblico, rispondenti al necessario principio di trasparenza, che garantiscano la comprensibilità dell’informazione e della comunicazione pubblicitaria e facilitino i processi di comparabilità dei prezzi.
In relazione alle modalità di comunicazione al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi, tutti gli operatori licenziatari sono invitati ad attenersi ai seguenti principi:
1. indicare con modalità grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente percepibili l’esistenza di eventuali limitazioni (territoriali, tecniche, temporali o di altra natura) alla sottoscrizione o all’utilizzo dei servizi pubblicizzati; 2. segnalare nella comunicazione, quando essa sia indirizzata al pubblico attraverso mezzi di comunicazione che richiedono una sintesi nella presentazione delle offerte, le caratteristiche essenziali indicate nel punto precedente o comunque rinviare, secondo i principi di trasparenza e di proporzionalità, con modalità grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente percepibili, ad una descrizione completa che sia facilmente reperibile in forma scritta dai potenziali clienti con l’indicazione di dove sia possibile reperirla. In assenza di punti di vendita aperti al pubblico nel territorio, la comunicazione pubblicitaria può rinviare con modalità grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente percepibili a servizi di assistenza clienti che comunichino al potenziale cliente, a titolo gratuito, tutte le informazioni sul servizio e sugli eventuali vincoli nelle modalità da quest’ultimo richieste (es. lettera, telefax, posta elettronica); 3. evidenziare, qualora nella comunicazione al pubblico siano indicate le condizioni economiche di offerta del servizio, con modalità grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente percepibili, tutti gli oneri accessori eventualmente previsti (per es. canoni e contributi), nonché le modalità di tariffazione (per esempio a forfait, a tempo, a scatti, presenza di importi alla risposta, nonché eventuale durata degli scatti, livello degli importi alla risposta) e, nel caso di servizi fatturati su base temporale, l’indicazione del prezzo del servizio per unità di tempo (ad esempio, per i prezzi a tempo, il costo al minuto); 4. esprimere i prezzi dei servizi inclusivi di IVA, nel caso di comunicazioni di offerte rivolte, anche non esclusivamente, alla clientela residenziale; 5.rendere disponibile sui siti Web degli operatori e presso tutti i punti vendita, diretti e indiretti, anche in via telematica, un catalogo aggiornato di tutte le offerte vigenti, con completa descrizione delle caratteristiche dei servizi offerti e degli eventuali vincoli alla sottoscrizione ed all’utilizzo dei servizi.
Con riferimento alla prossima introduzione dell’Euro come valuta nazionale, gli operatori sono invitati ad attenersi, oltre alle norme generali di cui al decreto legislativo n. 213/98, ai seguenti principi:
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