DElibera AGcom 73/11 allegato A
Articolo 6
Indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero
1. Nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti
dalla disciplina di settore, l’operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a
corrispondere all’utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di
ritardo; se la portabilità riguarda utenze mobili l’importo è ridotto alla metà.
2. In caso di sospensione o cessazione del servizio si applicano, comunque, gli
indennizzi previsti dall’articolo 5.
Scusami ma io non ci leggo che per le portabilità interne non vale perchè te pensi il contrario??? :-) .
Ma in ogni caso lasciando da parte il caso specifico, dove posso trovare quanto è il ritardo della portabilità???? Grazie. ;-)