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non è che confondi i fallimenti dati dal CRIF attraverso le finanziarie dalla mera attivazione?
Nel senso che un conto è il lato creditizio del cliente, un altro una "black list" abusiva che se esistente sarebbe lo scoop sulle TLC italiane del 2010![]()
Appunto.. sarebbe da denuncia.
Cmq agli inizi, nel 2003/04, una persona che conosco provò ad attivare un contratto con 3, sono quasi certo fosse business.
Se lo vide negato, vai a scoprire perchè, aveva una segnalazione al CRIF per un ritardo sul mutuo casa....
Cmq nel mio caso niente contratti 3 a vita (dovrebbero bastare 5 anni) ma con gli altri si...
Quell'illusione chiamata "ricaricabile"
Io lavoro e se ben mi va vengo pagato a 30/60/90 giorni. Voi le ricariche le pagate in anticipo....
no perchè ho cambiato sponda prima che cominciassero coi finanziamenti, nel corso della mia vita nelle tlc ho notato clienti (di cui ricordo la faccia) a cui non ho potuto attivare nell'ordine: contratto con 3, linea fissa con FW e linea fissa con Voda; (entrando a sistema ricevevo il messaggio "per questo cliente non è possibile attivare un contratto")
Xiaomi Redmi note 3 pro SE iliad
Nexus 5 iliad
top number poste mobile ∞
poste mobile vodafone ∞
Urio non risponde più a domande che riguardino iPhone4/disponibilità/Scegli Ancora 3 iPhone4: Ho già risposto a tutte le domande, basta cercare!
Avevano già fatto almeno una quindicina di conciliazioni, evidentemente avevano finito i fondi ...![]()
Quell'illusione chiamata "ricaricabile"
Io lavoro e se ben mi va vengo pagato a 30/60/90 giorni. Voi le ricariche le pagate in anticipo....
devi aspettare la sentenza AGCOM a questo punto, oppure provare per via giudiziale tua sponte (o sbaglio?)
Il ritorno...
Le segnalazioni con il Modulo D, ma in caso di mancata conciliazione sono loro competenti: http://www2.agcom.it/operatori/operatori_utenti.htm
Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell'accordo.
Se, viceversa, in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su parte dei punti controversi, qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all'Autorità di definire la controversia ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
L'istanza (formulario GU14) con cui viene deferita all'Autorità la risoluzione delle controversie deve essere inoltrata alla Direzione tutela dei consumatori tramite consegna a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sotto indicato, a mezzo fax al n. 0817507828 o tramite posta elettronica certificata e deve essere corredata degli stessi elementi richiesti per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi ai Co.Re.Com.
La Direzione tutela dei consumatori, verificata l'ammissibilità dell'istanza, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa invita le parti a comparire all'udienza fissata per la discussione della controversia, per la cui definizione è previsto un termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie e documenti oltre che di prendere visione ed estrarre copia degli atti, con le procedure stabilite dai regolamenti dell'Autorità.
Esaurita la fase istruttoria, la Direzione trasmette la documentazione alla Commissione Infrastrutture e Reti, che, nel caso in cui lo ritenga necessario, può convocare le parti per un'ulteriore udienza. L'atto vincolante con il quale è definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.