Intanto a fine novembre su iniziativa del Movimento Consumatori Vodafone ha dovuto pubblicare sul proprio sito web l'ordinanza del Tribunale di Ivrea:
Il Tribunale di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando all’esito del procedimento cautelare di reclamo R.G. 1252/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, in parziale riforma del provvedimento reclamato secondo quanto indicato in parte motiva, così provvede:
rilevato che sussiste il fumus che l’applicazione e l’uso da parte di VODAFONE ITALIA S.p.A. di un sistema di fatturazione dei corrispettivi dei servizi di telefonia fissa e dei servizi con questa convergenti, basato su una cadenza temporale di quattro settimane/28 giorni, sia contrario agli interessi collettivi dei consumatori di cui all’art. 2 comma 2° lett. c), c-bis), e) del codice del consumo e costituisca una pratica commerciale scorretta vietata dall’art.20 C.d.C.;
inibisce a VODAFONE ITALIA S.p.A. l’uso, l’applicazione e gli effetti di ogni sistema di rinnovo e di fatturazione dei contratti di telefonia fissa e dei servizi a questa collegati, per ogni offerta della predetta società con cadenza temporale inferiore al mese solare o ai suoi multipli e di ogni clausola o pattuizione che prevede un sistema di rinnovo e fatturazione con cadenza temporale per il periodo inferiore al mese solare o ai suoi multipli;
ordina a VODAFONE ITALIA s.p.a. di pubblicare, entro cinque (5) giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza, sulla home page del proprio sito internet, un avviso con il dispositivo del presente provvedimento per informare in consumatori che a) sussiste l’elevata probabilità che la fatturazione a 28 giorni sia illegittima e contraria alla delibera AGCOM 252/20016/CONS, come modificata dalla delibera AGCOM 121/17/CONS; b) che, nonostante la fatturazione sia stata riportata alla cadenza mensile a far data dal 05/04/2018, potrebbe sussistere in capo al singolo consumatore il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte nel periodo di illegittima fatturazione a partire dal 23/06/2017;
ordina a VODAFONE ITALIA s.p.a. di inviare, entro cinque (5) giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza, una comunicazione a tutti gli abbonati ai servizi di telefonia fissa o ai servizi a questa collegati diretta ad informarli a) che sussiste l’elevata probabilità che la fatturazione a 28 giorni sia illegittima e contraria alla delibera AGCOM 252/20016/CONS, come modificata dalla delibera AGCOM 121/17/CONS; b) che, nonostante la fatturazione sia stata riportata alla cadenza mensile a far data dal 05/04/2018, potrebbe sussistere in capo al singolo consumatore il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte nel periodo di illegittima fatturazione a partire dal 23/06/2017;
ordinaa VODAFONE ITALIA S.p.A. di pubblicare, entro cinque (5) giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza e a proprie spese il dispositivo della presente ordinanza per una volta, con dimensioni non inferiori a mezza pagina, sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” e la “Stampa”;
condanna VODAFONE ITALIA S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore dell’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO DEI CONSUMATORI che si liquidano in € 14.566,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso ad Ivrea in data 12/11/2018.
Si comunichi.
Il Presidente (dott. Luca Fadda)
Il giudice est. (dott.ssa Stefania Frojo)
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