Estraggo i punti salienti del regolamento anti frode:
concetto dei legami stabili:
limite sui dati mobili dei piani "illimitati" (da noi non esistono ancora):(1) Al fine di garantire che i servizi di roaming al dettaglio non siano soggetti a un utilizzo abusivo o anomalo indipendente dai viaggi occasionali al di fuori dello Stato membro in cui il cliente risiede o con il quale ha legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio, i fornitori di roaming possono avere la necessità di determinare il luogo abituale di residenza dei loro clienti in roaming o l’esistenza di tali legami stabili. Tenendo conto dei mezzi di prova che sono di uso comune nei rispettivi Stati membri e del livello percepito di rischio di utilizzo abusivo o anomalo, il fornitore di roaming dovrebbe essere in grado di specificare la prova ragionevole del luogo di residenza da fornire, sotto il controllo dell’autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda la proporzionalità dell’onere documentale complessivo e la sua adeguatezza nel contesto nazionale. Tale prova, per quanto riguarda i singoli utenti, potrebbe includere una dichiarazione del cliente, la presentazione di un documento valido attestante lo Stato membro di residenza del cliente, l’indicazione dell’indirizzo postale o dell’indirizzo di fatturazione del cliente per altri servizi prestati nello Stato membro del fornitore di roaming, una dichiarazione da parte di un istituto di istruzione di terzo livello dell’iscrizione a corsi a tempo pieno, una prova dell’iscrizione nelle liste elettorali locali o del pagamento delle imposte locali/per-capita. Nel caso dei clienti aziendali la prova potrebbe consistere nella documentazione relativa al luogo di costituzione o di stabilimento della persona giuridica, al luogo di svolgimento effettivo della sua attività economica principale o al luogo principale in cui i dipendenti identificati come utilizzatori di una determinata carta SIM svolgono le proprie mansioni. I legami stabili con uno Stato membro che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio possono derivare da rapporti di lavoro duraturi e a tempo pieno, compresi quelli dei lavoratori frontalieri, da relazioni contrattuali durature che implichino la presenza fisica, altrettanto duratura, di un lavoratore autonomo e dalla partecipazione a corsi di studio regolari a tempo pieno, o da altre situazioni, come quelle dei lavoratori distaccati o dei pensionati, qualora implichino un analogo livello di presenza sul territorio.
limite sulle prepagate per i dati mobili con BUNDLE:In alcuni piani tariffari nazionali, indicati di seguito come pacchetti di dati illimitati, il consumo di dati può essere illimitato o può fornire volumi di dati ad un prezzo implicito nazionale modesto su base unitaria rapportato alla tariffa massima di roaming all’ingrosso regolamentata di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012. In mancanza di tutele specifiche per i volumi eccezionali, detti pacchetti di dati illimitati, rispetto ad altri piani tariffari, potrebbero essere più soggetti alla rivendita organizzata a persone non residenti nello Stato membro del fornitore di roaming o che non hanno legami stabili che comportino una presenza frequente e consistente sul suo territorio. Inoltre, tale utilizzo anomalo o abusivo in roaming dei pacchetti dati illimitati può portare alla scomparsa di questo tipo di piani tariffari nei mercati interni, ovvero ad una limitazione del roaming con questo tipo di piani tariffari, a scapito degli utenti nazionali e in contrasto con l’obiettivo del regolamento (UE) n. 531/2012. Il rischio è molto meno grave per le chiamate vocali e i servizi SMS, dato che tali servizi sono soggetti a maggiori vincoli fisici o temporali e, negli ultimi anni, le effettive modalità d’uso si sono rivelate stabili o in calo. Ciò non pregiudica il diritto degli operatori di adottare misure volte a contrastare schemi di utilizzo estremamente atipici dei servizi SMS o vocali in roaming derivanti da attività fraudolente. Sebbene sia necessario prevedere ulteriori misure di salvaguardia contro l’aumento di detti rischi di utilizzo abusivo dei servizi dati in roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile con pacchetti dati illimitati, il cliente nazionale che viaggia occasionalmente nell’Unione dovrebbe comunque poter consumare volumi al dettaglio di detti servizi equivalenti al doppio dei volumi che possono essere acquistati al massimale di traffico dati in roaming all’ingrosso per un importo equivalente al prezzo al dettaglio nazionale complessivo della componente servizi mobili del piano tariffario nazionale per l’intero periodo di fatturazione interessato. Si tratta di un volume coerente con il piano tariffario nazionale, poiché si adatta al prezzo al dettaglio nazionale del piano tariffario in questione e può pertanto essere applicato in caso di pacchetti dati illimitati, anche se abbinati ad altri servizi mobili al dettaglio. L’applicazione di un fattore moltiplicatore pari a due tiene adeguatamente conto del fatto che, da un lato, gli operatori spesso contrattano prezzi di servizi dati in roaming all’ingrosso inferiori ai massimali applicabili, dall’altro, che i clienti spesso non consumano per intero la dotazione dati prevista dal loro piano tariffario. A tale proposito, la trasparenza per il cliente sarà garantita mediante il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 531/2012, secondo cui il fornitore di roaming invia una notifica al cliente in roaming quando il volume di utilizzo corretto applicabile dei servizi dati in roaming regolamentati è interamente consumato, indicando il sovrapprezzo che sarà applicato ai consumi supplementari di servizi dati in roaming regolamentati da parte del cliente stesso.
Per arginare il rischio che gli abbonamenti prepagati, che non comportano un impegno a lungo termine, siano utilizzati solo per il roaming permanente, il fornitore di roaming, in alternativa alla richiesta di prove documentali che attestino la residenza o la sussistenza di legami stabili tali da comportare una presenza frequente e consistente sul territorio dello Stato membro di detto fornitore, dovrebbe essere autorizzato a limitare l’utilizzo dei servizi dati in roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile con un abbonamento prepagato ai volumi che possono essere acquistati al massimale di traffico dati in roaming all’ingrosso per l’importo restante ancora disponibile in detto abbonamento prepagato al momento del consumo in roaming.
questo punto dovrebbe riferirsi alle prepagate con e senza bundle:
Nel caso di piani tariffari prepagati, in alternativa al requisito della politica di utilizzo corretto di cui al paragrafo 1, il fornitore di roaming può limitare il consumo di servizi dati in roaming al dettaglio all’interno dell’Unione al prezzo al dettaglio nazionale a volumi equivalenti almeno al volume ottenuto dividendo l’importo complessivo del credito residuo disponibile e già pagato dal cliente al fornitore per la tariffa massima di roaming all’ingrosso regolamentata di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012.