Roaming UE e norme dal 30.04.2016: le tariffe e cosa fare
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Roaming UE e norme dal 30.04.2016: le tariffe e cosa fare

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  1. #1
    Padre Fondatore di Mondo3 L'avatar di Marcolino
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    Citazione Originariamente Scritto da pulsar Visualizza Messaggio
    adesso non possono!

    Ma da qui a Dicembre... il regolamento sara' modificato vedrai...
    ma che stai a di? LOL

    si vede che non conosci come funziona il processo legislativo europeo
    Marcolino
    iPhone XR + Yallo Svizzera (Super Fat XL, tutto illimitato, GB compresi in CH e estero), Mobile Vikings Belgium, HO Mobile Italia

  2. #2
    Partecipante SUPER-BIG!
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    Citazione Originariamente Scritto da Marcolino Visualizza Messaggio
    ma che stai a di? LOL

    si vede che non conosci come funziona il processo legislativo europeo

    REGOLAMENTO (UE) 2015/2120, Articolo 6 quinquies



    Attuazione della politica di utilizzo corretto e della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio
    1. Entro il 15 dicembre 2016, per garantire l’applicazione coerente delle disposizioni di cui agli articoli 6 ter e 6 quater, la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nonché la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini di tale valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

    2. Per quanto riguarda l’articolo 6 ter, nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la Commissione tiene conto di quanto segue:
    a) l’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri;
    b) il grado di convergenza dei livelli di prezzi nazionali nell’Unione;
    c) i modelli di viaggio nell’Unione;
    d) eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati.
    3. Per quanto riguarda l’articolo 6 quater, nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio per un fornitore di roaming, la Commissione li basa sui seguenti elementi:
    a) determinazione dei costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle effettive tariffe di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico e di una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
    b) determinazione delle entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
    c) consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming;
    d) livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull’evoluzione di tali prezzi.
    4. La Commissione rivede periodicamente gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 alla luce degli sviluppi del mercato.
    5. L’autorità nazionale di regolamentazione controlla e vigila attentamente sull’applicazione della politica di utilizzo corretto e delle misure sulla sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici allo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. Fatta salva la procedura di cui all’articolo 6 quater, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente le prescrizioni degli articoli 6 ter e 6 quater e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L’autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, chiedere al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 6 ter o 6 quater. L’autorità nazionale di regolamentazione informa ogni anno la Commissione circa l’applicazione degli articoli 6 ter e 6 quater, e del presente articolo.

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