AndreA, ma intendi rifare la pratica daccapo? Oppure non è possibile?
AndreA, ma intendi rifare la pratica daccapo? Oppure non è possibile?
4. Se una o entrambe le parti non si presentano in udienza, il responsabile del procedimento redige un verbale in cui dà atto dell’esito negativo della procedura di conciliazione, salvo che l’assenza non sia dipesa da giustificati motivi prontamente comunicati, nel qual caso il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza per la prima data disponibile, dandone comunicazioni alle parti.
Sei nel caso di mancata conciliazione, ripeto![]()
Valerio L.
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Non è possibile*, puoi fare però quanto già suggerito prima... ovvero il ricorso alla giustizia civile: nessuna speranza di definizione della controversia, lo spiega bene anche il Corecom Lazio (oltre ad AgCom sotto) alla voce mancata comparizione
"Se il ricorrente risulta assente ingiustificato all'udienza, il procedimento di conciliazione viene archiviato senza esito; ciò nega al ricorrente la possibilità di avviare il procedimento per la definizione della controversia presso il Corecom. Se l'assenza ingiustificata è solo della controparte, il tentativo di conciliazione si conclude con esito negativo, il che consente l'avvio del procedimento di definizione su istanza di chi ne ha interesse; tale istanza va presentata al Corecom entro i tre mesi successivi alla data della conciliazione."
* LINEE GUIDA IN MATERIA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UTENTI ED OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Approvate con delibera n. 276/13/CONS dell’11 aprile 2013)
(finalmente online http://www.agcom.it/default.aspx?mes...nt&docid=11034 )
Premesso che "in caso di assenza della parte istante o di entrambe le parti si dà atto nel verbale di tale circostanza e si dispone l’archiviazione della procedura", si legge anche che "al fine di deflazionare il carico di controversie rimesse ai Corecom, in ottica di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, è stato previsto che il tentativo di conciliazione non possa essere proposto dinanzi al Corecom se, per la medesima controversia, è già stato esperito (nel senso che il tentativo di conciliazione è già stato effettuato, e non solamente proposto) un tentativo di
conciliazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 ... [...] Pertanto anche i modelli UG prevedono tra le informazioni obbligatorie quella relativa alla proposizione di precedenti tentativi di conciliazione.
Ne discende che se dalla verifica preliminare circa l’ammissibilità dell’istanza, ovvero successivamente all’avvio della procedura, risulta che la controversia è stata già sottoposta a tentativo di conciliazione ai sensi della delibera n. 173/07/CONS la procedura andrà sospesa e dichiarata inammissibile. "
Valerio L.
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