Citazione Originariamente Scritto da AndreA Visualizza Messaggio
In realtà la mia risposta è che è una prassi che si attiva solo in determinate e circoscritte situazioni attualmente: richiede più passaggi di quanto non si possa pensare
Eccoli qua, sempre da LINEE GUIDA IN MATERIA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UTENTI ED OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Approvate con delibera n. 276/13/CONS dell’11 aprile 2013) (online http://www.agcom.it/default.aspx?mes...nt&docid=11034 ).

Quindi in linea di massima "[...] La parte che intenda partecipare in videoconferenza o audioconferenza, all’atto della richiesta deve confermare di essere in possesso di firma digitale, e deve indicare le modalità con le quali intende partecipare (se telefonicamente, indicando il numero al quale intende essere contattato, se video, i programmi di video chat di cui dispone). Il responsabile del procedimento, verificata la disponibilità dichiarata di firma digitale e la compatibilità delle modalità di connessione autorizza la partecipazione a distanza. In caso contrario comunica prontamente alla parte che ne ha fatto richiesta, anche telefonicamente o a mezzo email, il diniego alla richiesta, invitandola a partecipare personalmente.
Il verbale può essere trasmesso alla parte per l’apposizione della firma digitale anche in formati diversi dal “.doc”, purché compatibili con l’apposizione della firma stessa."