Eccoli qua, sempre da LINEE GUIDA IN MATERIA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UTENTI ED OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Approvate con delibera n. 276/13/CONS dell’11 aprile 2013) (online http://www.agcom.it/default.aspx?mes...nt&docid=11034 ).
Quindi in linea di massima "[...] La parte che intenda partecipare in videoconferenza o audioconferenza, all’atto della richiesta deve confermare di essere in possesso di firma digitale, e deve indicare le modalità con le quali intende partecipare (se telefonicamente, indicando il numero al quale intende essere contattato, se video, i programmi di video chat di cui dispone). Il responsabile del procedimento, verificata la disponibilità dichiarata di firma digitale e la compatibilità delle modalità di connessione autorizza la partecipazione a distanza. In caso contrario comunica prontamente alla parte che ne ha fatto richiesta, anche telefonicamente o a mezzo email, il diniego alla richiesta, invitandola a partecipare personalmente.
Il verbale può essere trasmesso alla parte per l’apposizione della firma digitale anche in formati diversi dal “.doc”, purché compatibili con l’apposizione della firma stessa."