Mi limito a commentare la parte della determinazione inerente la mancata gestione del reclamo con una riflessione che vi sottopongo.
A mio parere è evidente come quest'organismo sulla base di proprie valutazioni e/o in consultazione con Agcom abbia deciso di modificare a fine luglio (data della determinazione) la normativa (almeno 50 delibere Agcom) di definizione che è sempre stata seguita in Agcom e nelle prime determinazioni dei vari Corecom abilitati alle definizioni delle controversie sugli indennizzi dovuti alla mancata gestione dei reclami.
Allora, la domanda sorge spontanea: quale fattore è intervenuto per questa modifica?
Una nuova delibera Agcom?
Il Corecom Lazio nella determinazione in oggetto fa riferimento alla delibera di consultazione 124/10/CONS dello scorso aprile, delibera ancora in progress, parlando di "punto di vista interessante" ma poi precisa che la delibera finale ancora non c'è (la 124/10/CONS è solo una bozza in consultazione) e che non sarebbe comunque applicabile a fatti antecedenti la nuova normativa.
Quindi non è interventuta nessuna delibera innovativa.
Nonostante questo, il Corecom stabilisce un indennizzo forfettario a sua scelta, non parametrizzabile, come è sempre stato fatto da Agcom, disattendendo l'attuale (e degli ultimi anni) consolidato orientamento di definizione di decine su decine di controversie per le quali l'indennizzo per mancata gestione del reclamo è stato sempre parametrizzato sulle rispettive Carte Servizi dei vari gestrori di telefonia seppur senza alcun tetto massimale.
Questi sono i fatti.
A mio parere, il cambio di orientamento senza che sia intervenuta una nuova delibera, è un evidente presupposto per ricorrere al TAR.
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