Art. 34 della L. 69/2009.
(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)
1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
"2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili".