C'era in questi giorni una discussione su usenet che ha chiarito molte cose. Ti copio/incollo i punti chiave.
Si può fare, si può fare...
AFAIK nella misura massima del 50%, e attraverso idone adocumentazione (non del traffico, ma che il costo è stato sostenuto a carico del soggetto fiscale; mi pare siano consentite addirittura le "ricevute" degli ATM).
Prima che si scateni la solita tiritera del "porta le prove, sei un cazzaro!",
e per correggermi parzialmente, cito la fonte.
3.4 Ricariche cellulari e deducibilità
- D. Le spese per l'acquisito di ricariche telefoniche o schede prepagate connesse al'uso dei telefoni cellulari utilizzati nello svolgimento dell'attività professionale sono deducibili nel limite dell'80% dal reddito del professionista?
R. L'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 " Legge finanziaria 2007 " attraverso la modifica dell'art. 54, comma 3-bis, del TUIR) ha fissato anche per i lavoratori autonomi all'80% il limite di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio nonchè delle spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell'ambito della attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell'ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l'acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all'impiego dei servizi telefonici.
Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all'attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate)
(CIRCOLARE N.47/E Roma, 18 giugno 2008 Agenzia Entrate)
PRO e CONTRO sempre dalla stessa discussione.
Originariamente Scritto da dmax