Non l'avevo letta questa (presa dalla delibera citata da Max3 alla pag. 47: PS24):
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
59. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo telefono/internet in data 16 settembre 2008 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con nota pervenuta in data 10 ottobre 2008, oltre il termine di trenta giorni previsto ai sensi dell’art. 16 del Regolamento sulle procedure istruttorie, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame non può essere oggetto di parere.e senzaparole
Anzi, C H E - S C H I F O ! ! !