Il riferimento legislativo per le pratiche commerciali scorrette è il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 / Nuovo Codice del ConsumoLINK
Articolo 27-comma 9: Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.
In realtà, dopo aver letto diverse delibere, di solito si fa riferimento anche alla situzione finanziaria/di bilancio della società, e soprattutto alla quota di mercato. Dal punto di vista legislativo:
1)criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81 : in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
2)Presenza di eventuali circostanze aggravanti, in quanto il professionista potrebbe risultare già destinatario di altri provvedimenti di ingannevolezza.