[Antitrust] “Chi canta ‘La pappa con il pomodoro’?” 332.700 euro di multa !
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    3. Messaggio relativo a “Chi canta

    Il programma consiste in un telequiz a premi, la cui partecipazione era ammessa previo contatto telefonico a numerazioni a sovrapprezzo con prefisso “899...”, il cui obiettivo era la promozione di loghi e suonerie per cellulari. Anche in questo caso, i telespettatori erano chiamati a rispondere esattamente a domande di vario tipo (es. indovinare l’interprete di una canzone, oppure risolvere un facile calcolo matematico, ecc.), al fine di vincere premi in denaro che potevano andare fino a 10.000 euro in carte prepagate. Le modalità di partecipazione al gioco erano descritte in super a scorrimento veloce. I conduttori del programma proponevano le domande e invitavano al contempo i telespettatori a contattare i numeri a sovrapprezzo per poter rispondere. Nel corso del programma erano trasmesse le telefonate di alcuni telespettatori che fornivano risposte evidentemente sbagliate.
    Il telequiz Chi canta, ideato dall’impresa individuale Alias di Greco Antonina, è andato in onda:

    – sull’emittente Rete Sole, della società Retesole S.r.l. , il 1° agosto 2007;
    – sull’emittente TVT, della società Hjtomedia S.p.A. il giorno 25 agosto 2007, alle ore 11.03 circa.

    Le numerazioni a sovrapprezzo da contattare per partecipare al gioco erano, rispettivamente, 899.411.434, 899.170.100, 899.170.170, assegnate alla società Calypso S.r.l. , ovvero 899.688.840,899.880.880 e 899.030.602, assegnate alla Chimera S.r.l. .

    [...]
    ..
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    [...]


    DELIBERA


    a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II sub 1) del presente provvedimento, diffusi dalle società C.S.C.- Credits’ Security Consultants S.r.l., nonché dalle società televisive Video 1 S.r.l. , Telesettelaghi S.r.l. , Canale Italia S.r.l. , Il Gelsomino S.r.l. , Telecupole S.p.A. , costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21, e 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;



    b) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II sub 2) del presente provvedimento, diffusi dalla società
    Telemedia Interactv S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2
    agosto 2007, n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;

    c) che per la violazione di cui alla precedente lettera a) alla società C.S.C.- Credits’ Security Consultants S.r.l. , sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 56.100 € (cinquantaseimilacento euro);


    d) che per la violazione di cui alla precedente lettera a) alla società Video 1 S.r.l. , proprietaria dell’emittente locale “IES TV” , sia irrogata una sanzione pecuniaria pari a 41.100 € (quarantunomilacento euro);

    e) che per la violazione di cui alla precedente lettera a) alla Canale Italia S.r.l., proprietaria dell’emittente Canale Italia, sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 56.100 € (cinquantaseimilacento euro);

    f) che per la violazione di cui alla precedente lettera a) alla società Telesettelaghi S.r.l. , proprietaria dell’emittente locale Telesettelaghi, una sanzione pecuniaria pari a 41.100 € (quarantunomilacento euro);

    g) che per la violazione di cui alla precedente lettera a) alla società Telecupole S.p.A. , proprietaria dell’emittente televisiva Tele Cupole, una sanzione pecuniaria pari a 56.100 € (cinquantaseimilacento euro);

    h) che per la violazione di cui alla precedente lettera a) alla società Il Gelsomino S.r.l. , proprietaria dell’emittente “Italia 7” , una sanzione pecuniaria pari a 41.100 € (quarantunomilacento euro);

    i) che per la violazione di cui alla precedente lettera b) alla società Telemedia InteracTV S.r.l. , sia irrogata una sanzione pecuniaria pari a 41.100 € (quarantunomilacento euro);



    Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), g), h) e i) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.






    Ultima modifica di Max3; 16/10/2008 alle 18:42
    ...

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