Citazione:
a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II sub 1) del presente provvedimento, diffusi dalle società C.S.C.- Credits’ Security Consultants S.r.l., nonché dalle società televisive Video 1 S.r.l., Telesettelaghi S.r.l., Canale Italia S.r.l., Il Gelsomino S.r.l., Telecupole S.p.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21, e 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II sub 2) del presente provvedimento, diffusi dalla società Telemedia Interactv S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
c) che per la violazione di cui alla precedente lettera a) alla società C.S.C.- Credits’ Security Consultants S.r.l., sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 56.100 € (cinquantaseimilacento euro);
d) che per la violazione di cui alla precedente lettera a) alla società Video 1 S.r.l., proprietaria dell’emittente locale “IES TV”, sia irrogata una sanzione pecuniaria pari a 41.100 € (quarantunomilacento euro);
e) che per la violazione di cui alla precedente lettera a) alla Canale Italia S.r.l., proprietaria dell’emittente Canale Italia, sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 56.100 € (cinquantaseimilacento euro);
f) che per la violazione di cui alla precedente lettera a) alla società Telesettelaghi S.r.l., proprietaria dell’emittente locale Telesettelaghi, una sanzione pecuniaria pari a 41.100 € (quarantunomilacento euro);
g) che per la violazione di cui alla precedente lettera a) alla società Telecupole S.p.A., proprietaria dell’emittente televisiva Tele Cupole, una sanzione pecuniaria pari a 56.100 € (cinquantaseimilacento euro);
h) che per la violazione di cui alla precedente lettera a) alla società Il Gelsomino S.r.l., proprietaria dell’emittente “Italia 7”, una sanzione pecuniaria pari a 41.100 € (quarantunomilacento euro);
i) che per la violazione di cui alla precedente lettera b) alla società Telemedia InteracTV S.r.l., sia irrogata una sanzione pecuniaria pari a 41.100 € (quarantunomilacento euro).
Il totale è di 332.700 €... Chi fosse caduto incautamente in questa truffa credo che davanti ad un giudice di pace e la multa dell'Antitrust in mano può rifarsi abbondantemente ;)