Dalle risultanze istruttorie ci sono elementi che fanno pensare a presumibili violazioni attuate da altri gestori...
: e pensare che in questo caso l' Antitrust è intervenuta solo su una promozione...
" ...Anche un consumatore che non avesse mai avuto accesso ad un supermercato del gruppo, infatti, ben potrebbe, in base alle informazioni presenti sullo scontrino, usufruire dell’offerta e ricaricare il proprio credito, non necessitando di altri dati per la semplice operazione di accredito. Infatti, le indicazioni:
“Il presente codice E’ CUMULABILE con altri codici di ricarica UNO Mobile” e la dicitura: “Utilizzalo come una qualsiasi ricarica UNO Mobile” inducono il destinatario a ritenere che si tratti di un bonus di carattere ordinario, non soggetto a limitazioni di attivazione e di utilizzo.
In realtà, dalle risultanze istruttorie e, in particolare da quanto prospettato dalla stessa CIM, emerge la circostanza che i bonus hanno una data di scadenza rispetto tanto alla loro attivazione quanto al loro utilizzo. In particolare, la possibilità di richiedere l’accredito dei bonus conseguiti nel periodo di validità dell’offerta era concessa entro e non oltre il 31 gennaio 2008, mentre la ricarica ottenuta era valida fino al 28 febbraio successivo. Inoltre, dagli elementi forniti dallo stesso professionista, sono emerse ulteriori limitazioni relative al massimo di bonus usufruibili laddove ciascun cliente può beneficiare sulla propria scheda UNO Mobile di un massimo di 5 bonus, per un totale di 5 euro di traffico telefonico. Per coloro che volevano usufruire di ulteriori punti-premio, tale possibilità è subordinata ad una ricarica Uno Mobile pari a 15 euro.
Le illustrate caratteristiche della promozione, unite alle modalità di diffusione del messaggio,inducono i consumatori a non ricercare altrove nuove e più puntuali informazioni, soprattutto in considerazione dell’errato convincimento che ingenera in questi la circostanza che quanto riportato sul retro dello scontrino è sufficiente per poter usufruire dell’offerta. Infatti, soltanto nel tentativo di accredito dei bonus ottenuti, e quindi a seguito di diversi successivi acquisti, i consumatori vengono informati dell’esistenza di un limite di ricariche effettuabili e che i bonus sono pertanto di natura e usufruibilità differenti rispetto alle normali ricariche “Uno Mobile”.
Per le ragioni sopra illustrate, non può essere pertanto accolta l’argomentazione difensiva sviluppata da CIM circa la circostanza che le precisazioni, omesse sul retro dello scontrino, sono presenti nelle locandine informative disposte all’interno e all’esterno dei punti vendita che partecipavano all’offerta promozionale. Si consideri, inoltre, che lo scontrino stesso, contenendo tutti i riferimenti necessari ad aderire alla promozione, non necessita, agli occhi del consumatore, di alcuna locandina informativa e che l’assenza di qualunque rimando ad essa altro non produce se non un rafforzamento di tale convincimento."