"La revisione della patente di guida consiste nel sottoporre il titolare di patente ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica, per verificare se ha ancora i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per la guida.
Nel caso di verifica dei requisiti psico-fisici il titolare della patente viene invitato a sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale, generalmente entro 30 giorni.
Nel caso di verifica dell'idoneità tecnica alla guida l'interessato deve prenotare, presso il competente Ufficio Periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'esame di teoria e quello di pratica. I due esami dovranno essere effettuati nella stessa giornata.
Il provvedimento con cui viene disposta la revisione è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E' ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento."


Il sorpasso nella parte in discesa non dovrebbe essere vietato perchè la visibilità non viene compromessa. E' vietato il sorpasso(perchè pericoloso) nella salita e dove si debba superare la linea continua(bianca o gialla che sia) o dove vietato dalla segnaletica verticale/orizzontale.

Come descritto sopra, la revisione è un atto che mette in essere il ministero dei trasporti o l'ex motorizzazione. Se l' agente dichiara dei dubbi sull'idoneità del guidatore, li comunicherà a chi di dovere e saranno loro a decidere il da farsi.



In caso non risulti in possesso dei requisiti psico-fisici in modo permanente o risulti non idoneo all'esame di revisione, vi è la revoca della patente.


In altre parole, se per l'agente che ti contesta un comportamento tale da ritenere che tu non possa più guidare, sarai costretto a presentarti alla motorizzazione e alla commissione medica locale per verificare la persistenza di tali requisiti e a partecipare all'esame teorico-pratico.


La revoca avviene

  • quando il titolare non sia in possesso permanentemente dei requisiti psico-fisici prescritti
  • quando il titolare sottoposto a revisione ai sensi dell?art. 128, risulti non più idoneo
  • quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

La revoca può essere predisposta dall' ex motorizzazione e dal ministero dei trasporti e in casi più gravi(guidatore con precedenti etc,.)dal prefetto.