E' possibile solo secondo le regole contrattuali.

Ci sono diversi contratti attivi, qui cerca quello del tuo periodo di attivazione http://areaclienti.tre.it/ac3_pages/14045_ITA_HTML.htm
ARTICOLO 16 - Responsabilità di “3”
16.1 – Il Cliente ha il diritto di segnalare ogni caso di malfunzionamento o di interruzione dei
Servizi UMTS e/o dei Servizi Televisivi, inviando apposito reclamo a “3”, in conformità al
successivo art. 25.
16.2 – Il Cliente prende atto che "3" non risponde di alcuna perdita, danno o lesione, siano
essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili tra i quali, in via esemplificativa e non esaustiva,perdite economiche/finanziarie, di affari, ricavi e di utili e/o avviamento commerciale, comunque inerenti o connessi a cattivo funzionamento, sospensione o interruzione dei Servizi UMTS e/o dei Servizi Televisivi dovuti a cause di forza maggiore, così come individuate al successivo art. 18.5 e, comunque, a fatti non imputabili alla stessa, anche se relativi ai sistemi a alle reti utilizzati da quest’ultima per fornire i Servizi UMTS e/o i Servizi Televisivi.
16.3 – Il Cliente prende, inoltre, atto del fatto che “3” non risponde del cattivo funzionamento, della sospensione o dell'interruzione dei Servizi UMTS e/o dei Servizi Televisivi dovuti a cause di forza maggiore, così come individuate al successivo art. 18.5 e, comunque, a fatti non imputabili alla stessa “3”, anche se relativi ai sistemi e alle reti utilizzati da quest'ultima per fornire i Servizi UMTS ed i Servizi Televisivi.

ARTICOLO 25 - Reclami e conciliazione
25.1 – Il Cliente ha il diritto di proporre reclamo in ordine ad ogni aspetto inerente i Servizi e l’inosservanza di quanto stabilito nella Carta dei Servizi, fornendo tutti gli elementi necessari per la valutazione del reclamo stesso. Il Cliente ha la facoltà di inoltrare tale reclamo, a propria scelta, contattando telefonicamente il Customer Care, via e-mail o mediante lettera raccomandata a.r. o posta ordinaria, fax ovvero attraverso l’area 133 del Portale di “3”.
25.2 – In caso di reclamo, salvo particolari esigenze inerenti l’istruttoria, “3” fornirà risposta
motivata entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo e, nei casi di particolare complessità, informerà, entro predetto termine, il Cliente circa lo stato di avanzamento del procedimento comunicando al medesimo i tempi necessari per la risposta.
Ormai quasi 4 anni fa ci fu una bella discussione (e qualche rimborso) come raccontò il nostro AndreA sul suo blog -> leggi i commenti

Ti evidenzio la questione della Carta dei Servizi (anche queste differiscono rispetto alla data di attivazione del cliente):

’articolo 8 della stessa carta dei servizi: 3 si impegna a risolvere eventuali guasti tecnici entro il primo giorno non festivo successivo alla segnalazione. Nel caso di guasti di particolare complessità l’impegno è di risolverli il più velocemente possibile. 3 è obbligata ad intervenire in caso di irregolarità nel collegamento telefonico. Non sono di sua competenza eventuali guasti del terminale, ove non espressamente disciplinato altrimenti nel contratto con il Cliente. Ove possibile, e nel rispetto della sua privacy, il Cliente sarà informato sui tempi necessari per l’intervento. Nei casi di manutenzione programmata potrebbe essere necessario interrompere momentaneamente il Servizio, ma i Clienti interessati saranno informati almeno con 48 ore di anticipo mediante annunci sui quotidiani locali, affissioni o appositi messaggi sul telefono mobile. Nel caso non siano osservati i predetti termini, il Cliente ha diritto agli indennizzi previsti da questa Carta. Al di là del fatto che in tempi relativamente recenti (ricordo distintamente un paio di casi) non è stata così scrupolosa, ma in tale evenienza c’è da considerare fino a quando si è potratto il guasto per la singola linea. Se ha superato il primo giorno non festivo, ossia oggi, dalla segnalazione la richiesta tramite art. 24 è lecita. Tra l’altro è interessante come dietro a un guasto così imponente a livello nazionale si vada magari a negare risarcimenti a clienti con piu’ o meno grandi volumi di traffico che hanno avuto invece un procurato danno piuttosto evidente. Comunque l’articolo 8 così parla.