Ti mando quelli della definizione perché in conciliazione non avevo scritto molto :D
Visualizzazione Stampabile
Ok. Grazie mille. Io ho fatto reclamo tramite area clienti e una prima volta mi hanno scritto che volevano contattarmi telefonicamente ma non avevo il cell acceso e poi nel secondo reclamo mi hanno scritto :
Gentile cliente,
con riferimento alla tua richiesta, ti confermiamo quanto comunciato telefonicamente in data odierna
Scarica gratuitamente l’App Area Clienti 3 per gestire la tua SIM. Con la ricaricabile consulta il credito, le soglie delle tue opzioni, il dettaglio del traffico voce e dati in tempo reale e ricarica con paypal e carta di credito.
Con l’abbonamento accedi alla tua fattura e verifica il consumo del traffico incluso nella tua offerta e gli eventuali addebiti extra.
Sempre da area clienti puoi aderire ad esclusive promozioni ed essere aggiornato sulle novità dei servizi 3.
Telefonicamente mi avevano negato il rimborso degli extrasoglia . In pratica, negando l'evidenza ( con cui stanno non rispettando le direttive agcom ) mi avevano addebitato la responsabilita' degli addebiti perche' io dovevo controllare il traffico.. :)
Avendo intenzione di fare la conciliazione , sono validi per essere inseriti nel modulo Ug questi reclami tramite area clienti? Devo fare qualcos'altro ?
Visto che voglio anche gli indennizzi per mancata risposta al reclamo, leggendo la loro sibillina risposta ho possibilita' che venga accolta la richiesta di indennizzo? Non mi sembra una risposta al mio reclamo..anche se mi hanno risposto in forma scritta?
Ho letto una delbera riguardante l'extrasoglia, in cui si fa' riferimento ai fatti accaduti 6 mesi prima della conciliazione e solo su questi si puo' essere rimborsati ( c'e' l'obbligo di conservare il traffico dati per 6 mesi da parte dell'operatore).
Ti risulta possibile?
ciao, i reclami inviati tramite area clienti sono validi e gli indennizzi per la mancata risposta al reclamo ti spettano, visto che nella risposta che nel caso di esito negativo deve essere scritta non hanno indicato i motivi e gli accertamenti compiuti. AGCOM prevede gli indennizzi per la definizione, ma ciò' non toglie che tu possa chiederli in conciliazione. Tra l'altro la carta servizi di 3 prevede gli indennizzi per la mancata risposta al reclamo.
SUi 6 mesi non lo so, io ho sempre chiesto tutto quando si e' trattato di addebiti non voluti e ho conservato la mia copia del dettaglio del traffico Io chiederei tuto sempre.
Aggiornamento:
Mi ha contattato l'avvocato di WindTre per l'udienza di conciliazione che ho domani, mi ha detto che se volevo potevo non andare al Corecom (tanto la faccio al telefono :LOL: ) perche' avrebbero fatto un'offerta.
Ho chiesto oltre al rimborso la garanzia scritta del rispetto della delibera 326/10/cons o in alternativa che mi rimborseranno anche extra soglia futuri.
L'avvocato sosteneva che la delibera e' applicata perche' dopo un traffico a pagamento di 50 euro interrompono la connessione e quindi non si va extra soglia :wall:
Inutile far notare che l'extra soglia inizia dall'esaurimento dei dati inclusi nel piano. Lei sosteneva che il piano è quello base e le soglie sono traffico promozionale e quindi non soggetto all'art. 2 comma 2 della delibera.
Le ho già preannunciato che non accetterò nessuna offerta che preveda solo indennizzi perché se intendono solo indennizzare chiederò al corecom di decidere in definizione chi ha ragione e quindi gli indennizzi applicabili.
vedremo :bye:
Il termine di stesura delle memorie per la definizione scadeva il 30 settembre, io li ho inviati il giorno prima, H3G ieri 2 Ottobre, oltre i termini previsti.
ciaodom, mi pare che a te in definizione avessero fatto un offerta, a me hanno risposto invece picche. Parte del testo qui di seguito.
NEL MERITO
3. Gli addebiti contestati
Come ut supra evidenziato, parte istante lamenta fatturazioni recanti importi relativi
a servizi a pagamento - mai richiesti - sotto la voce “gettoni extrasoglia”.
Prima di entrare nel merito della presente contestazione, la convenuta precisa di
aver tariffato tutto il traffico generato dall’utenza secondo quanto pattuito
contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dai piani tariffari via via
Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l.
Sede legale: Via Leonardo da Vinci, 1 – 20090 Trezzano S/N (MI) Italia - Reg. Imp/C.F.: 02517580920
Partita IVA: 13378520152 - RAEE IT08020000002813 - Cap. sociale EURO 474.303.795,00 i.v.
prescelto nel corso del rapporto contrattuale “Casa 3” :Con il piano Casa3 navighi fi
no a 30 GB al mese ad un massimo di 1 GB al giorno in orario diurno (8:00-23:59)
e senza limiti in orario notturno (00:00-7:59), salvo quanto previsto con le norme di
tutela in caso di anomali volumi di traffico. Qualora si superi la soglia di 1 GB al
giorno in orario diurno, il traffico oltre la soglia avrà un costo pari a 50 cent per 100
MB. Il traffico acquistato oltre soglia potrà essere utilizzato in sessioni separate, fino
all’esaurimento, entro le ore 23:59 del giorno in cui è stato acquistato.
I profili tariffari prescelti prevedevano un piano a soglie, in quanto, a fronte del
versamento di un canone mensile, l’utente poteva fruire per il piano “Casa 3” come
da prospetto tariffario allegato alla presente memoria.
Tutto il traffico generato oltre le soglie contrattualmente stabilite e per servizi non
compresi nel plafond è stato oggetto, pertanto, di specifica ed autonoma
tariffazione secondo i costi previsti dai suddetti piani tariffari.
Proprio per questo, controparte non può oggi dolersi della tariffazione subita,
tenuto conto che è stata la stessa istante, in sede di sottoscrizione del contratto, e,
successivamente, a seguito di accettazione del cambio piano offerta, a domandare
al Gestore di attivare sulla numerazione de qua i piani tariffari in questione,
caratterizzati dalla possibilità di fruire del traffico a consumo, entro ed oltre le
predette soglie contrattuali.
In linea con quanto previsto dai piani tariffari prescelti, la convenuta ha emesso ed
addebitato, del tutto legittimamente, le fatture contestate. Come emerge da un
attento esame delle notule contabili prodotte dall’utente, si ravvisa un superamento
del traffico dati in extrasoglia rappresentato da eventi di traffico generati sotto rete
“3”, i cui addebiti sono visibili in fattura sotto la voce “Gettoni extra soglia”
Per quanto attiene agli addebiti sotto la voce “Internet sotto rete 3”, corre l'obbligo
di evidenziare come non si tratti di servizi aggiuntivi fatturati senza previa richiesta
dell’utente, ma esclusivamente di eventi di traffico internet generati ed usufruiti
dall’utente in extrasoglia.
Tuttavia, si precisa che gli importi addebitati sotto le voci “Internet sotto rete 3”
sono stati legittimamente fatturati nel rispetto della Delibera 326/10/CONS.
Con specifico riguardo al traffico dati, preme rammentare come l’ultimo comma
dell’art. 3, Delibera 326/10/CONS, abbia sancito, quale soglia unica per tutti gli
Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l.
Sede legale: Via Leonardo da Vinci, 1 – 20090 Trezzano S/N (MI) Italia - Reg. Imp/C.F.: 02517580920
Partita IVA: 13378520152 - RAEE IT08020000002813 - Cap. sociale EURO 474.303.795,00 i.v.
utenti consumer – come nel caso di specie - l’importo di € 50,00 al mese come
limite massimo di consumo per il traffico dati.
La citata norma fa salva l’ipotesi in cui l’utente abbia comunicato al Gestore la
volontà di fissare un diverso limite quale soglia di blocco del traffico prodotto
dalle proprie SIM.
Nel caso di specie, l’odierna istante non ha mai optato per una diversa soglia
di “sicurezza” del traffico dati, ragion per cui la convenuta ha correttamente
mantenuto la soglia preimpostata ad € 50,00/mese.
Si riporta sul punto una recente pronuncia del Co.Re.Com Lazio (Delibera
n.07/2015).
In ogni caso il Cliente ha sempre a propria disposizione la possibilità di monitorare
l’extrasoglia come assicurato dalla convenuta, tra gli altri, con l’art. 4 della Carta dei
Servizi, al punto “Trasparenza dei prezzi”, ponendo a disposizione della Clientela
diversi strumenti attraverso i quali consentire il controllo, in tempo reale ed in ogni
momento, del livello di spesa raggiunto.
Nell’ipotesi in cui l’utenza risulti abbinata ad un piano tariffario a soglie, come nel
caso di specie, il Gestore informa tutti i suoi Clienti che: “Per consultare il totale
delle soglie previste dal tuo Piano Tariffario, o da eventuali Opzioni Tariffarie, e il
parziale utilizzato puoi:
- contattare dal tuo cellulare il numero gratuito 4030 se hai un piano ricaricabile o
4034 se hai un piano in abbonamento.
- accedere alla sezione Info Costi dell'Area Clienti 133 accessibile anche
gratuitamente dal tuo cellulare.
Per verificare il dettaglio dei servizi inclusi nel tuo Piano tariffario consulta la sezione
Il mio Profilo dell’Area Clienti 133 accessibile anche gratuitamente dal tuo
cellulare”(Cfr.Link:https://areaclienti.tre.it/selfcare/...1_13921_ITA_HT
ML.htm).
Ciò posto, con la dovuta diligenza, ed in modo semplice e veloce, il Sig. XXXX
potuto monitorare il traffico generato ed il livello di soglia raggiunto. Onere che,
evidentemente, non si è affatto premurata di osservare.
Peraltro, si osserva che l’istante non ha attivato, tramite l’Area Clienti 3 o contattando
il numero 4077, il servizio gratuito “SMS Infosoglie” che consente di ricevere
automaticamente, mediante un SMS, le notifiche in prossimità dell’esaurimento delle
soglie previste dalle opzioni tariffarie, dai Bonus, dalle soglie dei piani dati e dalle
soglie dati dei piani voce (Cfr. Link http://www.tre.it/assistenza/prodotti-eservizi/
configurazione-dei-servizi/sms-info-soglie).
Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l.
Sede legale: Via Leonardo da Vinci, 1 – 20090 Trezzano S/N (MI) Italia - Reg. Imp/C.F.: 02517580920
Partita IVA: 13378520152 - RAEE IT08020000002813 - Cap. sociale EURO 474.303.795,00 i.v.
Ne consegue, pertanto, la legittimità di tutti gli addebiti e, per l'effetto, la debenza
della somma richiesta all’istante nelle fatture emesse, non avendo la convenuta
ravvisato errori e/o difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali inter partes.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, le richieste di controparte non potranno
essere accolte.
4. La posizione contabile
Ad oggi la ditta XX srl è debitrice verso Wind Tre della somma di € 2,50.
******************
Tutto ciò premesso, il sottoscritto delegato, salvo eventuali, più ampie ed ulteriori
deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni della
controparte, in qualità di procuratore e difensore della Società.
CONCLUDE
nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall’istante perché del tutto
infondate in fatto ed in diritto, in subordine, ex art. 1241 cc e ss, operare eventuale
compensazione tra le relative poste debito/credito, poiché trattasi, per le somme
insolute indicate, di credito certo, liquido ed esigibile e dunque compensabile,
fissando l’udienza di discussione come previsto da Delibera 173/07/CONS art.16
comma 4.
Ciao, a me l'offerta l'hanno fatta durante l'udienza, a me pare che abbiano descritto esattamente uno dei piani soggetti all'art. 2 comma 2 della delibera 326/10/CONS, lo dicono loro che è un piano a plafond, il fatto che tu abbia firmato il contratto non elimina la validità di quella delibera. Tra l'altro la delibera dice che il tuo consenso ad utilizzare l'extra soglia non può essere desunto, ma devi darne comunicazione in forma scritta.
dita incrociate :bye:
io nel frattempo in questi giorni invio la seconda definizione, prima da quando c'e' windtre
Chiuso pochi istanti fa con 150 euro. Francamente sono un pó deluso, ma il conciliatore sembrava più dalla parte dell’operatore che dalla mia...